ASPETTI PRATICI PER LA RICHIESTA DEI FINANZIAMENTI “COVID19” ASSISTITI DALLE GARANZIE STATALI

Nel decreto liquidità è stata inserita la possibilità di richiedere un mutuo chirografario fino ad un massimo di euro 25.000 interamente garantito dal Fondo di Garanzia statale. Il finanziamento dovrà essere restituito in un tempo massimo di 6 anni con minimo 24 mesi di preammortamento ed il tasso d’interesse dovrebbe essere particolarmente contenuto ma comunque non è azzerato.

Il rilascio della garanzia invece è automatico (quindi senza valutazione di merito creditizio) e gratuito previo il rispetto di alcune condizioni che andranno autocertificate con il modello scaricabile al seguente link

MODULISTICA PER FONDO DI GARANZIA

Si precisa che l’ammontare del finanziamento non può comunque superare il 25% dei ricavi o dei compensi relativi all’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente che nella stragrande maggioranza dei casi si riferirà all’anno 2018. L’ammontare massimo di 25.000 euro è da intendersi complessivo per “partita iva” e non per singola banca con cui questa ha o intende avere rapporti.

Si segnalano e commentano alcuni punti della prima parte del modulo di autocertificazione di cui sopra che potrebbero destare dubbi e perplessità anche a voi.

Al punto 13 della Scheda 1, anche se potrebbe sembrare abbastanza evidente, deve essere indicata la finalità per cui viene richiesto il finanziamento. La finalità è quella di disporre di un polmone di liquidità per far fronte al pagamento di collaboratori e dipendenti (per cui magari si è deciso di anticipare anche quanto dovuto dall’INPS per le varie forme di ammortizzatore sociale attivato), per acquistare nuove merci in vista della ripartenza, per finanziare i costi fissi che non si è riusciti a contenere o ridurre in questi mesi, per eventuali investimenti di adattamento e sanificazione dei luoghi di lavoro…il denaro è liquido per definizione e dubito che qualcuno verrà mai a controllare che le somme finanziate siano state integralmente ed effettivamente destinate alle finalità descritte.

Il punto 17 della Scheda 1 del modulo di garanzia va compilato solo se l’impresa richiedente l’agevolazione ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19. Ci chiediamo se in questi campi debbano per esempio essere indicati il credito d’imposta sugli affitti dei locali commerciali di categoria C1 o l’ammontare della cassa integrazione in deroga anticipata per conto dell’INPS con la liquidazione dei cedolini di marzo…sarebbe una bella complicazione affari semplici! Di sicuro non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale.

Nella seconda parte dell’autocertificazione vengono invece richieste alcune informazioni dimensionali utili a verificare che l’impresa richiedente sia effettivamente una PMI. Ricordiamo che la definizione di PMI è data a livello comunitario ed il concetto di impresa è da intendersi in senso allargato, includendo in tale definizione anche professionisti e lavoratori autonomi, artigiani ed enti soggettivamente non commerciali che però esercitino anche attività d’impresa.

In estrema sintesi si considerano micro, piccola e media imprese (PMI) quelle che alternativamente

  • occupano meno di 250 persone (limite esteso a 499 dal decreto legge (da calcolarsi mediamente per anno in termini di Full Time Equivalent o ULA comprendendo anche soci lavoratori, ma non apprendisti o stagisti e lavoratori in maternità)
  • hanno un volume d’affari che non superi i 50 Milioni di euro
  • hanno un attivo di Stato patrimoniale non superiore a 43 Milioni di euro.

La verifica dei limiti dimensionali nel caso di società appartenenti a gruppi di imprese viene fatta a livello aggregato considerando anche i numeri delle imprese controllanti, controllate e collegate.

In conclusione, qualora foste interessati a richiedere questo genere di finanziamento, dovrete pertanto contattare preferibilmente una banca con cui intrattenete già dei rapporti (al solo fine di evitare tutte quelle pratiche collegate all’apertura di un nuovo conto ed all’identificazione ai fini antiriciclaggio che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di erogazione) ed inviarle:

  • il modulo di richiesta del finanziamento che riceverete via mail o che da parte di alcune banche è già stato messo a disposizione sul loro sito internet;
  • il modulo di autocertificazione per la richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI
  • copia del documento d’identità del soggetto richiedente o del suo legale rappresentante.

La documentazione opportunamente compilata e sottoscritta potrà essere trasmessa alla banca con una semplice scansione da inviarsi a mezzo PEC o anche semplice posta elettronica all’indirizzo del vostro interlocutore o quello che dovesse essere più specificatamente dedicato allo scopo.

La banca potrà procedere con l’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia dell’MCC, ma comunque potrebbero volerci alcuni giorni anche solo per riuscire operativamente a smaltire il lavoro.

Qualora fosse la prima volta che il soggetto richiedente avesse attivato la garanzia del Fondo è l’occasione per scoprire anche cosa il portale metteva a disposizione anche prima dell’emergenza Corona Virus.

RATING PER LE IMPRESE DEL FONDO DI GARANZIA

Successivamente alla presentazione della domanda della banca il Fondo dovrebbe infatti provvede ad inviare all’indirizzo mail indicato le credenziali per accedere direttamente al Portale per visualizzare non solo lo stato di lavorazione della pratica, ma eventualmente anche per caricare dati economici ed andamentali utili sia per fare simulazioni del rating che ne potrebbe derivare sia per verificare i criteri di ammissibilità alla garanzia anche per eventuali finanziamenti non coperti dalle agevolazioni emergenziali COVID19.

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Infine ricordiamo, per coloro che avessero già in essere dei finanziamenti di vario genere (affidamenti, anticipazioni o mutui) che non sono consentite revoche fino al 30/9/2020 per quelli a scadenza e che per quelli in ammortamento è possibile richiedere la sospensione dal pagamento delle rate in scadenza sempre fino al 30 settembre.

Inoltre è stata prevista l’interessantissima possibilità di ammettere anche tali finanziamenti alla garanzia statale dell’MCC fino ad un massimo dell’80% (90% con il coinvolgimento anche di un Confidi) a condizione che la banca conceda ulteriore credito in misura almeno pari al 10% del debito accordato residuo e che vengano ripianificati (ovviamente allungandoli) i termini di ammortamento.

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Economia, contabilità, fisco e finanza si mischiano sempre più.

Qualora aveste dei dubbi maggiori dei nostri o anche solo piacere di un semplice confronto saremo felici di sentirvi e provare a dare il nostro piccolo contributo.

Scrivete ad alessandro.martini@studiofabbromartini.it

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