Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza nell’ambito dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione, la L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati ai sensi dell’art. 2-bis del DLgs. 33/2013.
Precisiamo subito che con la dicitura “rapporti economici” si intendono non solo contributi, sovvenzioni e sostegni di vario genere e natura (includendo quelli relativi a beni e servizi concessi in natura), ma anche tutte quelle operazioni di natura sinallagmatica che hanno comportato per la P.A. il pagamento di corrispettivi a fronte di una qualsiasi controprestazione.
I destinatari di tale norma possono essere raggruppati in due macro-categorie.
Nella prima rientra il mondo NO PROFIT: associazioni di ogni grado e livello, le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Per questi l’art. 1 comma 125 della citata legge prevede la pubblicazione nel proprio sito internet o su portali digitali (pagina Facebook inclusa) che consentano di risalire al soggetto beneficiario, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti.
Nella seconda categoria rientrano le IMPRESE, alle quali è richiesta la pubblicazione di tali informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e di quello consolidato ove esistente. Si ritiene che per le ditte individuali e le società di persone non tenute al deposito del bilancio valgano le stesse indicazioni fornite per gli enti No profit.
Sembrerebbero esclusi da quest’obbligo di informativa i lavoratori autonomi che esercitano le proprie professioni in forma individuale o a vario titolo aggregata. Rimane il dubbio per le società tra professionisti.
Non sono in ogni caso tenuti a fornire informazioni, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti recita la norma, i soggetti che hanno complessivamente goduto di vantaggi pubblici per un importo complessivo inferiore ad € 10.000.
Contenuto dell’informativa
Stando alla circolare n. 2 emessa l’11/1/2019 dal Ministero del Lavoro le informazioni da fornire (preferibilmente in forma schematica) devono riguardare:
- La denominazione del soggetto erogante;
- La somma complessivamente incassata nell’anno con riferimento a ciascun soggetto erogante;
- La data di incasso
- La causale
Sebbene indicato nella circolare come elemento essenziale ci sentiamo di poter escludere dalla tabella il soggetto beneficiario almeno in tutti i casi in cui coincide con quello che sta offrendo l’informativa. Con il buon senso riteniamo altresì di poter offrire l’informazione in forma aggregata per soggetto erogante e quindi omettere l’indicazione puntuale di ogni singola data di incasso qualora il pagamento sia avvenuto in modo frazionato nel corso dell’anno. Sempre con il buon senso riteniamo che con il termine “causale” si debba intendere tipologia di rapporto economico e quindi se da parte del medesimo soggetto si fossero ricevuti sia pagamenti di contributi a fondo perduto, sia compensi a titolo di corrispettivo per bene o servizi ceduti andranno.
Termini
In sede di prima applicazione dovranno essere evidenziati i “vantaggi economici” conseguiti a partire dal 1° gennaio 2018.
A partire dal 28 febbraio 2019 potrà essere verificata la corretta pubblicazione di quanto richiesto.
Per le imprese tenute al deposito del bilancio presso il Registro Imprese i termini sono strettamente collegati a quelli di tale ultimo adempimento.
Sanzioni
L’omissione dell’informativa comporta la restituzione entro 3 mesi ai soggetti eroganti delle somme a vario titolo percepite.
Sempre la circolare del Ministero del lavoro precisa come il Consiglio di Stato abbia confermato l’ipotesi che la sanzione di cui sopra riguardi esclusivamente alle imprese. Questo sulla base di un’interpretazione letterale e sistemica della norma. I soggetti NO Profit non risulterebbero dunque sanzionati in alcun modo in caso di carente o inesistente informativa. Sull’argomento si desidera ancora sottolineare che, sempre a detta del Ministero, il trattamento sanzionatorio differenziato riservato alle due diverse categorie di soggetti destinatari del nuovo adempimento è giustificato dalle diverse finalità con cui i relativi soggetti operano.
Infine si segnala che per l’informativa offerta tramite media diversi dal bilancio depositato al Registro Imprese non è dato sapere per quanto tempo debba continuare ad essere pubblicamente fruibile dai terzi.
Dal tono avrete notato tutto il nostro disappunto verso questo nuovo ed ulteriore adempimento introdotto in nome della trasparenza e quindi astrattamente di un qualcosa di buono e che collima con i nostri valori. Il disappunto è collegato al fatto che l'adempimento costerà fatica a qualcuno e si andrà sommare ai già elevati costi della burocrazia inutile che pesano sui privati ed in particolare sulle imprese gravate potenzialmente da una sanzione abnorme ed ingiusta per la semplice colpa di avere fine di lucro. Qualora mai si verificassero dei casi di revoca dei corrispettivi pagati a fronte di beni o servizi acquisiti e goduti dalla P.A. mi aspetterei fior fior di contenziosi per ingiusto arricchimento. Inutile anche in ragione di tutto quanto è già stato messo in pratica al fine di garantire trasparenza e correttezza. Le cessioni a favore della Pubblica Amministrazione prevedono già da diversi anni la fatturazione elettronica firmata digitalmente, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con la gestione del cosiddetto conto corrente dedicato", spesso il rilascio dichiarazioni per antimafia, antiriciclaggio, anticorruzione... ed tutto questo si aggiunge il fatto che ogni singolo pagamento gestito dalla P.A. è conseguenza di una plurima procedura di programmazione, preventivazione, autorizzazione e verifica.
Guardando attraverso il vaso di vetro della foto, in pausa pranzo, ho potuto apprezzare delle interessanti radici di edera ed il gambo violaceo di un anemone gigante. Il vaso era pulito e l'acqua cambiata di recente e se così non fosse stato difficilmente mi sarei soffermato ad osservarlo ed in ogni caso non avrei provato lo stesso piacere. Questo banalmente per dire che l'informazione trasparente a mio avviso si può rendere anche senza la compilazione dell'ennesima così come richiesto dal Ministero del Lavoro. Tabelle di cui, tra l'altro, i bilanci pubblici e privati sono già ridondanti e di cui pochissimi si soffermano sull'apprezzarne il contenuto.
Bisogna chiedere acqua pulita più che vasi di vetro!