Acquisti di carburante tracciati e fatturati elettronicamente dal 1° luglio 2018

Sebbene le Autorità preposte non abbiano ancora fornito tutti i chiarimenti necessari e sebbene manchi anche da parte nostra un po’ di esperienza pratica che solo con l’operatività quotidiana potremo acquisire riteniamo ormai doveroso dare notizia che dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai titolari di partita iva, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfettari, dovranno essere necessariamente documentati da una fattura elettronica.

Inoltre, al fine di consentire la deduzione, seppur parziale, del relativo costo e la detrazione, anche solo di parte, dell’IVA relativa, sarà necessario regolare il pagamento mediante strumenti tracciabili riconducibili univocamente alla partita IVA. Dovrebbero fare eccezione a questa regola eventuali rifornimenti effettuati per esempio da amministratore o dipendente della società con propri mezzi di pagamento tracciati e successivamente rimborsati dall’azienda. In un caso del genere non ci sarà alcuna fattura emessa in capo alla partita Iva e pertanto questa non potrà detrarre alcuna IVA, ma potrà dedurre il costo del rimborso erogato al dipendente se ovviamente opportunamente documentato.

Operativamente si potranno manifestare diversi casi di fatturazione: specifica per ogni rifornimento, cumulativa e differita con cadenza mensile da parte del medesimo distributore, anticipata nel caso di acquisto di buoni benzina o carte prepagate di una singola compagnia, ma in ogni caso sarà necessario accreditare la propria partita IVA al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (a tal proposito daremo quanto prima maggiori istruzioni operative) ed essere in grado di monitorare sistematicamente la propria casella di posta elettronica certificata.

Non è ancora chiaro come si potranno gestire i cosiddetti rifornimenti “Fai da Te” in assenza del gestore cui indicare i riferimenti di fatturazione, ma pare che si stiano ingegnando per creare un sistema di acquisizione dei dati identificativi IVA in modo automatico o "semi" (si è ventilata l’ipotesi di trasferimento delle informazioni tramite QR code).

La scheda carburante è destinata dunque ad andare definitivamente in pensione, anche se stando ad alcuni chiarimenti forniti nel provvedimento del Direttore della Agenzia emanato il 30 aprile alcune informazioni quali, per esempio la targa del mezzo, potrebbero venire richieste al fine di poter ricondurre il rifornimento ad uno specifico veicolo aziendale.

L’introduzione anticipata della fatturazione elettronica in modo così diffuso e l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento diversi dal denaro contante sono state giustificate (ancora una volta) come misure volte al contrasto ed alla lotta dell’evasione e di frodi Iva nel settore degli oli minerali.

Osserviamo infine che l’introduzione di questi nuovi adempimenti a carico di tutti i distributori italiani e di oltre 6 Milioni di partite IVA italiane che utilizzano per lavoro un'autovettura diversa da quelle immatricolate ad uso autocarro saranno in grado di generare un beneficio fiscale (in termini di IVA ed imposte dirette risparmiate) di una quindicina di euro per ogni 100 euro spesi in carburanti e lubrificanti da un soggetto IRES e pochi euro in più qualora il pieno venga fatto da un soggetto IRPEF nel solo caso in cui avrà da dichiarare redditi particolarmente elevati.

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