BONUS PUBBLICITA’: TEMPI E COSTI DELLA BUROCRAZIA CONNESSA

Il 24 Luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento attuativo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le modalità ed i criteri per la concessione del credito d’imposta collegato agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su quotidiani e periodici (cartacei e digitali) e/o su emittenti radiofoniche e televisive.

La certezza delle tempistiche della procedura per accedere all’eventuale contributo è, a mio avviso, l’unico vero elemento di novità rispetto a quanto non fosse già stato fatto trapelare da informative e comunicati del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri o dalle varie indiscrezioni di stampa.

Per accedere all’agevolazione introdotta con “provvedimento d’urgenza” dall’articolo 57bis del DL 50 del 24 aprile 2017 è infatti necessario presentare telematicamente a partire dal 22 settembre 2018 e per i successivi 30 giorni una comunicazione in cui vengono evidenziati:

  • i dati identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo
  • il costo complessivo degli investimenti agevolabili già sostenuti o ancora da sostenere nel periodo di riferimento (che per il 2017 ricordiamo essere limitato a quello che decorre dal 24 giugno) distinti nelle due macro-categorie (rispettivamente editoria e TV/radio);
  • l’incremento dell’investimento rispetto all’anno precedente per ciascuna macro-categoria
  • la stima dell’agevolazione massima conseguibile sotto forma di credito d’imposta in relazione ai punti di cui sopra.

A seguito dell’analisi di tutte le richieste di agevolazione presentate per ciascun anno di riferimento e per ciascuna macro-categoria il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 21 novembre 2018 pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione e la percentuale provvisoria del contributo spettante nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti a garantire la piena copertura delle richieste. Considerato che i fondi stanziati sono poche decine di milioni di euro per i 6/7 milioni di soggetti astrattamente ammissibili all’agevolazione è piuttosto probabile che il contributo effettivo sarà una minima parte del teorico elevatissimo beneficio pari al 75% (90% per le start-up innovative) dei maggiori investimenti.

Alla fine di ciascun esercizio (ad eccezione che per il 2017) si dovrà quindi presentare nel periodo compreso tra il 1° ed 31 gennaio dell’anno successivo una nuova comunicazione telematica per autocertificare le spese effettivamente sostenute e l’ammontare teorico del credito spettante. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria renderà successivamente disponibile sul proprio portale l’ammontare definitivo del credito spettante a ciascun beneficiario il quale lo dovrà ancora riportare nella propria dichiarazione dei redditi per gestirne gli utilizzi in compensazione.

Alla luce di quanto sopra se qualcuno avesse giustamente desiderato aspettare di sapere con ragionevole certezza quale fosse stato l’effettivo onere dell’investimento a suo carico per decidere se realizzarlo o meno si ritroverà a dover correre piuttosto forte tra una commissione di Natale e l’altra!

Alle incertezze date dall’ammontare effettivo del contributo e soprattutto dai tempi con cui quest’informazione potrà essere conosciuta si devono aggiungere alcuni ulteriori aspetti che ho sperato invano venissero chiariti nel Regolamento attuativo.

Visto che la forma di agevolazione in commento è molto simile a quella già introdotta dall’articolo 3 del DL 145/2013 a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo ed ormai ben sperimentata nella sua applicazione, speravo in particolare che in questi mesi il Legislatore precisasse che anche per l’investimento in pubblicità il contributo non fosse imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e che venisse data la possibilità di far concorrere al computo dell’agevolazione almeno una parte delle spese di revisione e certificazione ad esso collegate.

Alla luce di quanto sopra si rischia che, almeno per questi suoi primi 2 anni di applicazione ormai in massima parte retroattiva, la norma avrà come unico effetto quello di dare un bell’aiuto a quelle aziende che già sistematicamente investono in comunicazione e che per strategia commerciale e disponibilità di fondi avevano già deciso di aumentare il proprio budget di spesa in pubblicità a prescindere dal contributo.

C’è però un aspetto positivo che mi fa ben sperare per il futuro. Il Regolamento parla infatti del 2017 e 2018 come di anni transitori e definisce tempistiche per gli anni a venire (comunicazione da inviarsi telematicamente entro fine marzo e definizione provvisoria delle agevolazioni entro fine aprile) più coerenti con quello che ritenevo essere lo spirito della norma ormai letta oltre un anno fa e per i cui commenti rimando a quanto avevo scritto lo scorso ottobre. Speriamo solo che nei prossimi anni si trovino le risorse per alimentare questo fondo in modo adeguato.

Per quanto riguarda la possibilità di non considerare imponibile il contributo e di introdurre una qualche forma di agevolazione anche per i costi di chi, come me, si dovrà assumere la responsabilità della correttezza dei numeri dell’agevolazione, ho scritto direttamente al Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria del Consiglio dei Ministri come indicato sul portale dedicato.

Sono fiducioso che un giorno qualcuno mi risponderà, un po' meno sui tempi!

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