Con il DL 144 dello scorso 23/9/2022 le agevolazioni concesse alle imprese per contenere, almeno in parte, gli effetti negativi sui conti economici causati dall’impennata dei prezzi di gas ed energia elettrica sono state estese praticamente a tutte le imprese e pertanto riteniamo opportuno fare il punto della situazione e metterci a disposizione per supportare coloro che ne avessero necessità.
DEFINIZIONI e RIFERIMENTI NORMATIVI e DI PRASSI
In questa sede limiteremo l’attenzione alle misure introdotte per le imprese diverse da quelle energivore e gasivore di cui delineeremo sinteticamente le caratteristiche essenziali per completezza.
Per imprese energivore si intendono quelle individuate dal DM 21/12/2017 che consumino almeno 1 GWh per anno e che rispettino alcuni requisiti tra cui prestare attività in settori ben individuati e che abbiano un incidenza del costo dell’energia di almeno il 20% sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) o rispetto al fatturato.
Per imprese gasivore si intendono quelle che congiuntamente:
- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Imprese diverse da quelle energivore
Per il II e III trimestre sono ammesse all’agevolazione relativa all’energia elettrica anche le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW.
Per i mesi di ottobre e novembre 2022 l’agevolazione viene estesa a tutte le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Precisazione
La potenza minima impiegata si deve riferire al singolo POD. Questo significa che in caso di più punti di prelievo relativi a diverse unità locali per verificare il rispetto della potenza minima impiegata non si può fare la somma di quella singola disponibile in ogni POD.
E’ opportuno innanzitutto riepilogare i provvedimenti che introducono i diversi crediti d’imposta:
- articolo 3 del DL 21/2022 relativo all’introduzione del credito relativamente al II trimestre 2022 ed alla possibilità di cederli a terzi soggetti;
- articolo 2 del DL 50/2022 relativo ad un incremento del credito per il II trimestre ed all’introduzione di una comunicazione ufficiale da parte del distributore di energia a condizione che fosse lo stesso del I trimestre 2019;
- articolo 6 del DL 115/2022 con cui viene prorogato il credito anche al III trimestre 2022
- ed in ultimo l’articolo 1 del già citato DL 144/2022 con cui è stata prevista l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, allargata enormemente la platea dei soggetti che potranno fruire dell’agevolazione e raddoppiata la misura del contributo rispetto ai precedenti trimestri.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 13 del 13/5/2022 e la Circolare 25 del 11/7/2022 ha fornito interessati chiarimenti soprattutto con riferimento ai criteri di calcolo delle agevolazioni ed a cui rimandiamo per tutti i dubbi che potrebbero emergere operativamente dopo aver letto questo breve e sicuramente incompleta informativa.
MISURA DEL CREDITO
Nella seguente tabella riepiloghiamo la misura dei crediti d’imposta in esame in relazione alla tipologia di soggetto ed al periodo di riferimento.
1° trimestre 2022 |
2° trimestre 2022 |
3° trimestre 2022 |
Ottobre Novembre |
|
Imprese energivore | 20% | 25% | 25% | 40% |
Imprese non energivore >16,5Kw | 15% | 15% | 30% | |
Imprese non energivore >4,5Kw | 30% | |||
Imprese gasivore | 10% | 25% | 25% | 40% |
Imprese non gasivore | 25% | 25% | 40% |
Precisazione sulla modalità di calcolo
Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno quindi essere presi in considerazione. In questi casi per fare il conteggio puntuale del credito spettante occorrerà aspettare l’indicazione dei consumi effettivi esplicitati nelle fatture di conguaglio. Se queste dovessero essere ricevute successivamente al termine ultimo per poter beneficiare del credito tale parte di agevolazione andrà perduta.
Per il credito relativo al gas si precisa che deve essere considerato esclusivamente il consumo destinato per usi diversi da quelli termoelettrici.
Il calcolo del credito viene fatto applicando la percentuale corrispondente al costo complessivamente sostenuto nel trimestre di riferimento per la sola componente di spesa relativa alla materia energia/gas.
CONDIZIONE PER POTER BENEFICIARE DEL CREDITO
Il credito energia elettrica spetta solo a condizione che il prezzo di acquisto della pura componente di costo della materia prima, calcolato come costo medio dell’energia del trimestre anteriore a quello oggetto di agevolazione (e quindi I, II e III 2022) al netto di imposte ed eventuali sussidi si risultato superiore al 30% di quello medio del corrispondente trimestre del 2019.
Per le imprese non ancora costituite all’1/1/2019 l’Agenzia delle Entrate ha indicato di utilizzare come prezzo medio di riferimento quello di 69,26 €/MWh.
Anche con riferimento al gas l’incremento del prezzo del gas l’incremento di prezzo deve risultare superiore al 30%
MODALITA' DI CALCOLO DEL COSTO MEDIO
Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30 per cento si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite di potenza, più spese di commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia il tutto al netto di eventuali sussidi) e il consumo effettivo del trimestre di riferimento (da calcolarsi come precisato sopra) .
Precisazione
Nel caso in cui il fornitore dell’energia elettrica sia il medesimo di quello da cui l’impresa non energivora si riforniva nel 2019 si può richiedergli l’invio di una comunicazione attestante
- il calcolo puntuale dell’incremento di prezzo della componente energetica
- l’ammontare del credito spettante per ciascun trimestre di riferimento.
MODALITA' DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA
Ciascuna impresa può conteggiare il credito d’imposta spettante per ciascun periodo di riferimento ed utilizzarlo direttamente in compensazione per il pagamento di altri tributi.
Nella seguente tabella si riepilogano i codici tributo da indicare nel modello F24 che andrà compilato nella sezione ERARIO con anno 2022 (anno di sostenimento della spesa).
1° trimestre 2022 |
2° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 |
Ottobre Novembre |
|
Imprese energivore | 6960 | 6961 | 6968 | 6983 |
Imprese non energivore >16,5Kw | 6963 | 6970 | 6985 | |
Imprese non energivore >4,5Kw | 6985 | |||
Imprese gasivore | 6966 | 6962 | 6969 | 6984 |
Imprese non gasivore | 6964 | 6971 | 6986 |
I crediti relativi al II e III trimestre andranno “consumati” entro il 31/12/2022.
Quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (e stando alle indicazioni del Governo Draghi se le entrate lo consentiranno l’agevolazione verrà estesa anche al mese di dicembre 2022) dovranno essere utilizzati entro il 31/3/2023.
Entro il 16/2/2023 dovrà essere inviata una specifica comunicazione con modalità ancora da definirsi dei crediti maturati nel terzo trimestre, ottobre e novembre 2022 con l’indicazione dei crediti complessivamente maturati e dell’ammontare non ancora fruito in compensazione a pena di decadenza dell’agevolazione.
Tali crediti possono essere anche ceduti a terzi soggetti (non solo banche ed intermediari finanziari) con tempi ben circoscritti e limitati nel tempo mediante una comunicazione che richiederà il visto di conformità di un soggetto abilitato ed una procedura analoga a quella prevista per le cessioni dei crediti relativi ai bonus edilizi. Ci perdonerete se non approfondiamo in questa sede anche tale procedura.
ALTRE INFORMAZIONI
In assenza di diversi chiarimenti ufficiali il termine “imprese” deve essere inteso in senso tecnico e letterale e pertanto le agevolazioni in commento non spetta a lavoratori autonomi, professionisti, società semplici, associazioni sportive, enti non commerciali in genere anche se in via marginale esercitassero un’attività commerciale riconducibile alle attività di impresa. L’idea di considerare in senso ampio il termine “impresa” analogamente a quanto previsto in altri contesti a livello comunitario come “soggetti titolari di attività economiche” è troppo azzardata.
I crediti d’imposta non sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito e dell’IRAP.
Le compensazioni di questi crediti non concorrono ad alimentare i limiti annuali dei crediti compensabili in F24.
Ciascuna impresa dovrà conservare idonea documentazione per dimostrare in caso di verifica l’ammontare del credito d’imposta maturato ed utilizzato.
Anche se non esplicitamente previsto dalla norma tutti questi crediti ed i relativi utilizzi andranno sicuramente riepilogati in una qualche dichiarazione (dei redditi e/o dei contributi/aiuti di stato) quindi chiediamo fin da ora ai nostri clienti la cortesia di predisporre un dettagliato prospetto che vorrete metterci a disposizione per compilare i quadri che verranno previsti.