Alla luce di quanto comunicato ieri sera dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte su sollecitazione dell’Ordine dei Dottori dei Commercialisti di Torino è emerso finalmente con chiarezza che Torino al pari di molti altri comuni piemontesi ricadeva in uno stato di emergenza già prima che fosse stato dichiarato quello per la diffusione della pandemia di Corona virus.
Nello specifico l’emergenza della Città era conseguenza di un’alluvione della seconda metà di ottobre 2019, ma poco importa in questo contesto di normative strampalate che si susseguono modificandosi ed accavallandosi senza alcun apparente nesso logico.
La sostanza è che, a seguito delle modiche introdotte in sede di conversione dell’articolo 28 del DL 34/2020, il credito di imposta sui canoni di locazione maturati e pagati relativamente ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo spetta anche ai contribuenti che non hanno subito un calo di fatturato superiore al 50% a condizione che avessero domicilio o sede operativa nel territorio di un comune che si trovasse già in stato d’emergenza al momento della dichiarazione di quella da Covid-19. Domicilio o sede operativa vanno verificati al momento dell’apertura dello stato di emergenza (19-21 ottobre 2019).
Il credito è ammesso solo per i soggetti che abbiano maturato ricavi o compensi nel periodo precedente di importo complessivamente inferiore a 5 Milioni di Euro ed è da calcolarsi nella seguente misura:
- 60% del canone per contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del corrispettivo per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo (coworking e condivisione di spazi in formula “full services”)
Fanno eccezione alla regola generale del limite di 5 Milioni di euro di compensi e ricavi dell’anno precedente solo le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio per le quali il credito sarà da calcolarsi nella seguente misura:
- 20% del canone per contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 10% del corrispettivo per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo (coworking e condivisione di spazi in formula “full services”)
Tralasciando la possibilità di cedere il credito a terzi tra cui il locatore stesso come sconto sul pagamento del canone per fruire del credito è sufficiente indicare l’importo nella sezione Erario a credito del modello F24 indicando il codice tributo 6920 ed anno di riferimento 2020. L’F24 dovrà essere trasmesso direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel – no remote banking) o tramite intermediario abilitato al fine di garantirne la “tracciabilità” in tempo reale.
Per beneficiare del credito in compensazione con altri tributi, in presenza delle condizioni di cui sopra, occorre esclusivamente aver preventivamente pagato il canone.
Ricordiamo infine che tale contributo in conto esercizio non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap mentre ovviamente i canoni di locazione per i contribuenti diversi da quelli che adottano regimi forfettari sono deducibili per intero.