Dopo aver provato a sintetizzare le principali misure introdotte dal DL del 19/5/20 d’interesse per il mondo delle partite IVA cerchiamo ora di fornire una sommaria panoramica delle misure introdotte a beneficio delle famiglie e volte a stimolare consumi ed investimenti da parte dei singoli cittadini.
- ECOBONUS E SISMABONUS AL 110% DI DETRAZIONE
Si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese verranno sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al contempo la fruizione di tale detrazione in 5 rate di pari importo rispetto alle tradizionali 10 rate.
Viene inoltre introdotta la possibilità di trasformare il diritto alla detrazione in credito d’imposta (che dovrà essere opportunamente certificato) che potrà essere utilizzato a scomputo diretto dei corrispettivi da corrispondere alle imprese appaltatrici o potrà essere ceduto a terzi soggetti comprendendo anche banche e compagnie di assicurazione. Questa possibilità è stata allargata anche agli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia agevolati al 50%, a quelli di riqualificazione energetica o di adozione delle misure antisismiche già precedentemente in vigore.
Su questi specifici temi predisporremo a brevissimo un’informativa di approfondimento in modo da dare modo di valutare quanto prima possibile l’opportunità di aprire un nuovo cantiere nelle vostre abitazioni!
- INDENNITA’ PER LAVORATORI DOMESTICI
Ai lavoratori domestici che avessero in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali c’è la possibilità di richiedere all’INPS un’indennità di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
Il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro e non deve aver beneficiato di altre forme di indennità o agevolazioni (reddito d’emergenza, di cittadinanza…).
- BONUS BABY SITTER ED ESTATE RAGAZZI
Con l’articolo 72 è stato incrementato il bonus baby sitter da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario) ed è stato esteso anche per i servizi fruibili tramite i centri estivi. Questi, tra l’altro, potranno godere di ulteriori fondi messi a disposizione dei comuni per organizzare al meglio l’estate ragazzi insieme alle strutture private.
Le domande possono essere presentate in via telematica, attraverso il portale dell’INPS.
Spetta in particolare ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi, ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio biomedico, ai tecnici di radiologia medica, agli operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre è necessario che:
- il minore non avesse già compiuto 12 anni al 5/3/2020
- il genitore beneficiario dell’agevolazione conviva con il minore (stato di famiglia)
- nessun genitore abbia beneficiato di altri strumenti di sostegno del reddito
- nel nucleo familiare non ci sia altro genitore disoccupato o non lavoratore che potessi prendersi cura dei figli
- il richiedente non deve usufruire del congedo parentale.
- TAX CREDIT VACANZE
Viene riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40mila euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Le spese dovranno essere sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020.
Il credito è riconosciuto in misura di 150, 300 o 500 euro a seconda rispettivamente che il nucleo famigliare sia composto da 1, 2 o più persone.
I vincoli per beneficiare del credito sono i seguenti:
- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o da “scontrino parlante” nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito sarà fruito per l’80% come minor importo da pagare all’albergatore (che lo recupererà come credito d’imposta da utilizzare in compensazione per il pagamento di altri tributi) e per il 20% portandolo in detrazione nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata il prossimo anno. Non è scritto specificatamente, ma stante il nuovo obbligo sostanzialmente generalizzato di tracciabilità dei pagamenti per poter beneficiare delle detrazioni è opportuno procedere anche in questo caso alla conservazione dei giustificativi di pagamento.
- BONUS BICI, MONOPATTINI e PER LA SHARING MOBILITY
Solo per i cittadini maggiorenni e residenti nei capoluoghi, nelle città metropolitane, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per:
- l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
- l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (bici, moto, scooter, monopattini) esclusi quelli mediante auto.
Il buono mobilità può essere richiesto una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
Dovranno essere previste specifiche modalità attuative per la fruizione del beneficio.
In questa sede ci preme solo precisare che nell’ambito delle città metropolitane (attualmente 14 e precisamente Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia) rientrano nell’agevolazione anche i residenti di tutti i comuni di cui sono composte anche se con meno di 50.000 abitanti e non strettamente confinanti con le città di cui sopra.
La norma prevede anche un ulteriore agevolazione per l’anno 2021, ma collegata alla rottamazione di autovetture o motocicli. In questo caso, seguendo il modello che a titolo sperimentale proprio la città di Torino aveva già avviato, si vuole concedere un buono da spendere nei successivi 3 anni non per comprare mezzo equivalente ma semplicemente più evoluto e meno inquinante, ma per acquistare abbonamenti per i trasporti pubblici, per l’impiego di mezzi in condivisione (questa volta anche il car sharing) o per veicoli per la mobilità individuale (quindi nuovamente bici, monopattini …).
A proposito di abbonamenti al trasporto pubblico è stata altresì prevista (art. 215) la possibilità di chiedere il rimborso in proporzione ai mesi di fermo in cui non è stato possibile sfruttarli a causa delle misure emergenziali.
Non si riceverà indietro il denaro, ma alternativamente un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione per l’acquisto di servizi analoghi o il semplice prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.
- INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL’ECONOMIA REALE (PIR)
L’articolo 136 introduce una misura di carattere strutturale volta a incentivare ulteriormente gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.
La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.
- PROROGA DEI TERMINI PER RIVALUTAZIONE DEL COSTO DI QUOTE E TERRENI
L’articolo 137 prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Viene prevista un’unica aliquota dell’11% per il calcolo dell’imposta sostitutiva che varrà dunque sia per i terreni sia per le quote di partecipazioni a prescindere che siano qualificate o meno.
La perizia relativa ai maggiori valori ed il pagamento dell’imposta o della prima di tre rate annuali dovrà avvenire entro il 30/9/2020.