Il Decreto Rilancio inizialmente conosciuto come Decreto Aprile dopo una sfiancante serie di annunci, conferenze stampa, articoli, commenti, smentite è stato pubblicato in Gazzetta nella notte del 19 maggio.
Si compone di ben 266 articoli che, come per tutti i DL, entrano immediatamente in vigore, ma potranno essere oggetto di successive modifiche o integrazioni in sede di conversione in Legge. Si precisa inoltre che alcuni provvedimenti demandano la loro concreta attuazione all’emanazione di disposizioni e procedure attuative e questo sicuramente allungherà i tempi per vedere gli effetti.
Di seguito ci limitiamo a dare informativa per sommi capi di alcune delle principali disposizioni che riteniamo di maggiore interesse per la platea delle partite IVA (imprese e lavoratori autonomi) nell’ambito delle nostre peculiarità professionali e quindi tralasciando i temi di carattere più strettamente giuslavoristico relative per esempio alla proroga delle varie forme di cassa integrazione emergenziali ed il blocco dei licenziamenti.
1. “CONTRIBUTO” IRAP PER TUTTI
Vengono abbuonati i versamenti relativi al saldo Irap 2019 (relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019) ed alla prima rata dell’acconto 2020 dovuti da tutti i contribuenti che non abbiano conseguito ricavi superiori a 250 milioni di euro, e con la sola eccezione di banche, assicurazioni ed holding industriali.
Questo significa che per i soggetti solari che nel 2019 hanno aumentato il proprio valore della produzione rispetto al 2018 beneficeranno di un contributo a fondo perduto pari al teorico maggior saldo, mentre niente spetterà a chi era in fase “calante”.
Tutti coloro che avranno un’imposta dovuta relativamente al 2019 beneficeranno di un contributo collegato al primo acconto 2020 da calcolarsi in misura pari al 50% o 40% a seconda rispettivamente che siano contribuenti soggetti agli ISA o meno.
Finanziariamente questo contributo, si manifesta con un effettivo minor esborso di quanto teoricamente in scadenza il 30 giugno.
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE PARTITE IVA
E’ stato previsto un contributo a fondo perduto ed esente da imposte per imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo con la sola esclusione di
- professionisti iscritti alla gestione separata INPS (a cui spetta già l’indennità da 600 € di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (a cui spettano già le indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi di competenza o i compensi incassati del 2019 non siano stati superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.
Verrà riconosciuto a mezzo bonifico bancario direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo che sarà trasmessa una specifica istanza entro 60 giorni da quando la stessa Agenzia avrà messo a punto la procedura.
L’ammontare del contributo è calcolato sulla differenza dei fatturati dei mesi di aprile dei due anni, applicando le seguenti percentuali a seconda dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi del 2019:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
3. AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI PER LE MEDIE IMPRESE
Le imprese che svolgono l’attività in forma di società di capitali o di cooperativa con ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 Milioni di euro (considerando quelli su base consolidata se si appartiene ad un gruppo) e che abbiano subito una riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 complessivamente superiore al 33% del secondo bimestre 2019 potranno deliberare entro il 31/12/2020 un aumento di capitale di un minimo di € 250.000 per rafforzare la propria struttura patrimoniale a condizioni vantaggiose per sé e per i sottoscrittori. In chiave interpretativa penso e spero che con il termine capitale si possano considerare sia il puro capitale sia l’eventuale sovrapprezzo.
I sottoscrittori potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% del capitale sottoscritto e versato (fino ad un massimo di 2 Milioni di euro per ciascun socio pari a massimi 400.000 € di credito) da poter spendere in compensazione dal 2021 e per gli anni a venire senza limitazioni di tempo fino a quando non sarà esaurito.
Alla società che aumenta il proprio capitale nei prossimi mesi del 2020 sarà invece riconosciuto nel 2021, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020 “un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale”. In poche parole: più l’impresa riesce a rafforzarsi patrimonialmente nonostante le perdite che potranno essere subite nel corso del 2020, più lo Stato potrà agevolarla.
La disposizione è subordinata all’autorizzazione della UE e prevede una serie ulteriori di vincoli in merito alla “bontà” dell’impresa, alla distribuzione di riserve ed al mantenimento della quota di partecipazione fino alla fine del 2023.
4. AGEVOLAZIONI PER IL MONDO DELLE IMPRESE INNOVATIVE
Con riferimento alle persone fisiche che investano direttamente o per il tramite di organismi collettivi del risparmio in Start up e PMI innovative, in alternativa alle agevolazioni sugli aumenti di capitale di cui al punto precedente si prevede la possibilità di detrarre un importo pari al 50% della somma investita (finora era il 30% perché il 40% introdotto per legge nel 2019 non è stato sottoposto alla necessaria autorizzazione UE).
In deroga alle disposizioni per la concorrenza introdotte a livello UE per l’emergenza, la misura non dovrebbe più essere soggetta ad autorizzazione, ma concorre ad alimentare il monte di aiuti de minimis di cui può godere l’impresa che riceve le sottoscrizioni. Il limite attualmente è stato elevato ad € 800.000.
L'investimento massimo non può superare, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
A favore delle Start Up innovative sono previste ulteriori specifiche disposizioni agevolative come:
- quella di vedersi riconosciuto un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi offerti da incubatori, acceleratori, business angels ed altri soggetti pubblici e privati operanti per lo sviluppo di tali imprese. La misura del contributo e le modalità dovranno essere definite da uno specifico decreto attuativo da parte del MISE;
- quella di poter far riconoscere al soggetto acquirente di loro beni e servizi rilevanti ai fini del calcolo del contributo Ricerca e sviluppo di cui alle nuove disposizioni di cui alla L. 160/2019 un valore corrispondente al 150% del corrispettivo del servizio prestato.
5. CREDITO D’IMPOSTA SU LOCAZIONI AD USO STRUMENTALE
Il credito d’imposta del 60% dei canoni di locazione anche finanziaria, già previsto per i locali commerciali di categoria C1, viene esteso a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (ad eccezione per le imprese alberghiere e agrituristiche per cui non sono previsti limiti dimensionali), in relazione a qualsiasi immobile a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta con riferimento ai canoni versati nel corso del 2020 con riferimento a quanto dovuto per i mesi di marzo, aprile e maggio (giugno per le strutture alberghiere e agrituristiche) ed a condizione che il soggetto locatario abbia subito in corrispondenza di ciascun mese una riduzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Tale credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o anticipata in compensazione con altri tributi successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito/contributo non concorre a formare reddito e non rileva ai fini Irap.
6. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO E PER LA RIAPERTURA DEGLI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro (80.000 per i pubblici esercizi), in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 quali a titolo di esempio l’acquisto di servizi di sanificazione, di dispositivi di protezione, barriere e pannelli protettivi, arredi ed adeguamento degli spazi.
7. ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI GIA’ OGGETTO DI SOSPENSIONE
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia e quindi in sintesi quelli relativi ad IVA, ritenute, contributi ed INAIL di dipendenti e assimilati, atti di accertamento, avvisi bonari potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Le cartelle esattoriali entro il 30 settembre e le rate relative alla rottamazione Ter ed il saldo e stralcio in scadute e scadenti nel corso del 2020 potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020.
Per le associazioni e le società sportive viene introdotta la possibilità di pagare il 16/9 anche i versamenti relativi ad IVA, ritenute e contributi di lavoro dipendente e assimilati naturalmente in scadenza nel mese di giugno 2020.
Si precisa invece che ad oggi tutti i pagamenti di imposte sui redditi, Irap e contributi ordinariamente in scadenza il 30 giugno ad oggi NON sono stati prorogati.
8. BONUS PUBBLICITA’
A parziale modifica/integrazione delle disposizioni già esistenti (art. 57bis DL 50/2017) volte a favorire l’acquisto di spazi pubblicitari da veicolare tramite media editoriali viene introdotto per il solo anno 2020 un credito d’imposta da calcolarsi in misura pari al 50% della spesa sostenuta a prescindere dagli incrementi rispetto all’anno precedente.
Le domande di prenotazione del contributo vengono prorogate al mese di settembre, ma temo che come di consueto ci sarà una rimodulazione dell’effettiva percentuale di riconoscimento del contributo in funzione dell’ammontare complessivo delle richieste sul valore dei fondi stanziati.
9. INDENNITA’ DA 600 EURO PER AUTONOMI E ALTRI LAVORATORI
Verrà pagata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio l’indennità riconosciuta nella misura di 600,00 euro, se in possesso delle condizioni previste dal Decreto Cura Italia, a:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- artigiani, commercianti ed agricoltori iscritti alle Gestioni previdenziali AGO dell’INPS
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi (indennità pagata per il tramite di Sport e Salute Spa).
La liquidazione per chi ha già provveduto ad inoltrare la domanda sul sito dell’INPS o per il tramite di Sport e Salute Spa (collaboratori sportivi) sarà automatica.
Relativamente al solo mese di maggio l’indennità potrà essere elevata ad € 1.000 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che potranno dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
10. CANCELLAZIONE DELL’ACCONTO IMU ED AGEVOLAZIONI PER IL SUOLO PUBBLICO
L’acconto IMU in scadenza il prossimo 16 giugno NON è stato prorogato, salvo che per i proprietari delle seguenti tipologie di immobili di cui abbiano anche la diretta gestione:
- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Al fine di favorire la ripresa del comparto turistico, alberghiero ed in particolare di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, di bar, pasticcerie e gelateria e di esercizi in cui la somministrazione di bevande ed alimenti viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago come sale da ballo, da gioco e stabilimenti balneari vengono introdotte forti agevolazioni amministrative per l’occupazione di suolo pubblico e per la realizzazioni di dehors oltre all’esenzione dalla TOSAP relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre 2020.
11. ELIMINAZIONE DEGLI AUMENTI IVA DA CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Infine si segnala che sono state eliminare le clausole di salvaguardia in ultimo rinnovate nell’ultima Legge finanziaria che prevedevano automatici incrementi delle aliquote IVA. Personalmente credo però che una volta passato la fase emergenziale ed ora quella del rilancio torneremo a doverci occupare di aumenti IVA.