La Legge Finanziaria per il 2023 (L. 197 del 29/12/2022) introduce, come di consueto, un sacco di novità. Per molte di queste abbiamo già sentito parlare negli ultimi due mesi del 2022 da stampa, TV e social durante l'iter parlamentare di approvazione della manovra, ma solo quando si inizia a studiare il testo definitivo per doverlo concretamente mettere in pratica ci si accorge della sua complessità.
L'associazione di questa informativa all'immagine di street art di un ragazzino intento a far pulizia su un muro pieno zeppo di domande, offerte e richieste non è casuale...
Stante dunque l’ampio spettro in cui spaziano le novità con la presente ci limiteremo a fornire poco più di un indice, per altro senza pretesa di essere esaustivo, delle norme a sfondo più specificamente fiscale che riteniamo possano interessare una platea di soggetti quanto più ampia possibile.
Tralasciamo invece tutte le nuove misure in materia giuslavoristica, pensionistica, assistenziale (reddito di cittadinanza incluso), mentre dedicheremo una specifica informativa per descrivere e commentare le novità in materia di definizione agevolata di debiti fiscali, cartelle, multe, avvisi di accertamento e contenziosi.
Di seguito evidenzieremo prima le misure di interesse per le persone fisiche ed a seguire quelle per imprese e partite IVA.
Invitiamo chi fosse interessato ad approfondire qualsiasi tematica a scriverci o a contattarci direttamente.
NOVITA’ DI INTERESSE PER LE PERSONE FISICHE
DETRAZIONI EDILIZIE E SIMILI
La disciplina del Superbonus al 110% è stata ulteriormente modificata prevedendo la possibilità di continuare a beneficiare di tale detrazione anche per le spese sostenute nel 2023 (in luogo di quella del 90%) per:
- gli interventi condominiali con CILA trasmessa entro il 31/12/2022 e delibera assembleare adottata prima del 19/11/2022;
- gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali sia stata presentata CILAS entro il 25/11/2022;
- gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio a condizione che l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata in comune entro il 31/12/2022.
Viene inoltre estesa la detrazione del 110% per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino alla potenza massima di 200 KW se realizzati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri in aree o strutture non pertinenziali anche di proprietà di terzi.
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% per gli interventi volti all’eliminazione delle “barriere architettoniche”.
Si riduce il massimale di spesa per il cosiddetto “bonus mobili” scendendo da 10.000 a 8.000 euro per il 2023 e a 5.000 euro per il 2024. Ricordiamo che il massimale è riferito ad ogni unità oggetto di intervento edilizio e che l’inizio lavori non deve essere anteriore di oltre 2 anni a quello di sostenimento della spesa.
Viene prorogata la detrazione del 50% dell’IVA versata per l’acquisto da imprese costruttrici di case di abitazione in classe energetica A o B.
PAGAMENTI PER CONTANTI E NON
E’ stato aumentato a 5.000 euro il limite dei trasferimenti a mezzo denaro contante.
Dopo tanto clamore nei mesi di novembre e dicembre non è stato modificato l’obbligo di accettare pagamenti a mezzo strumenti elettronici da parte degli esercenti. Questo a prescindere dall’importo della transazione.
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
Viene introdotta una specifica disciplina di lavoro subordinato occasionale in ambito agricolo per andare incontro ad attività di carattere stagionale.
Viene invece elevato a 10.000 euro il limite annuo per le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54Bis del DL 50/2017 fruibili da ciascun soggetto utilizzatore per la totalità dei prestatori occasionali, ma viene elevato a 10 il numero minimo di dipendenti a tempo indeterminato per poterne beneficiare. Ricordiamo che questa fattispecie non riguarda i cosiddetti contratti di lavoro “autonomo” occasionale in cui il lavoratore presta in modo indipendente e senza vincolo di subordinazione la propria opera.
SOSTEGNI ALLA NATALITA’
Vengono ampliate alcune agevolazioni a beneficio dei giovani genitori. Oltre ai 5 mesi di congedo obbligatorio per maternità indennizzato al 100% della retribuzione viene introdotto un ulteriore mese di congedo parentale (quindi alternativamente anche per i padri lavoratori dipendenti) indennizzato all’80%.
Viene incrementato l’assegno unico per i nuclei famigliari con almeno 4 figli ed in altri casi specifici, vengono resi strutturali gli incrementi già previsti per i figli disabili. Viene introdotta un’aliquota IVA agevolata del 5% su alcuni prodotti per l’infanzia come pannolini, seggiolini per auto, latte in polvere, farine ed altri preparati per l’alimentazione dei lattanti.
MANCE E PREMI
Viene introdotta un’imposta sostitutiva del 5% per i redditi rappresentati da mance conseguite dal personale dipendente di alberghi e ristoranti.
I premi di risultato riconosciuti a personale dipendente privato con redditi lordi di lavoro dipendente inferiori ad € 50.000 nel corso del 2023 saranno assoggettati esclusivamente ad un’imposta sostitutiva del 5% rispetto a quella del 10% precedentemente in vigore. Rimangono esclusi da contribuzione previdenziale ed assistenziale.
PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI CASE DI ABITAZIONE DA PARTE DI GIOVANI
Vengono prorogate per tutto il 2023 per i giovani con ISEE inferiore a 40.000 euro e con meno di 36 anni che intendono acquistare una casa da destinare a propria abitazione. Ci si riferisce in particolare all’esenzione dalle imposte d’atto e ad un credito d’imposta corrispondente all’IVA pagata su acquisti di abitazione di nuova costruzione, nell’esenzione delle imposte sull’accensione di mutui ipotecari e nell’accesso al fondo di garanzia statale a beneficio delle banche.
RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE
Viene prevista la possibilità per i mutuatari che presentino un ISEE non superiore a 35.000 euro e che non abbiano finora maturato ritardi o morosità verso la banca di rinegoziare i mutui a tasso variabile prevedendo un nuovo tasso fisso per la durata residua. La misura si riferisce esclusivamente ai titolari di mutui ipotecari a suo tempo accesi per acquisto o ristrutturazione di fabbricati adibiti a propria abitazione ed il cui ammontare iniziale fosse non superiore a 200.000 euro. La rinegoziazione va perfezionata entro il 31/12/2023.
RIVALUTAZIONE DI TERRENI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TITOLI QUOTATI
Ancora una volta viene riaperto il termine per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto di quote di partecipazione e terreni agricoli ed edificabili posseduti al 31/12/2022 fuori dall’ambito del reddito d’impresa a fronte di apposita perizia da redigersi entro il 15/11/2023 e versando entro tale data un’imposta sostituiva del 16% (o in tre rate annuali di pari importo).
La vera novità, oltre all’aliquota dell’imposta sostitutiva che cresce progressivamente di anno in anno, è che tale possibilità viene estesa a titoli, quote e altri diritti quotati e negoziati nei mercati regolamentati. Con riferimento a tali attività in luogo della perizia di stima si dovrà assumere come costo rideterminato un valore corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.
CRIPTO ATTIVITÀ
Viene definito puntualmente l’inquadramento dei redditi derivanti da cripto valute ed altre attività virtuali e si prevede che dal 2023 vengano assoggettate ad IVAFE nella misura del 2 per mille.
Si prevede al comma 133 e seguenti la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di tali attività possedute al 31/12/2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 14% da versarsi entro il 30/6/2023 o in tre rate annuali di pari importo.
Viene data la possibilità di sanare l’eventuale omessa indicazione di tali attività nei quadri RW di anni precedenti al 2022 mediante il versamento di uno 0,5% del valore complessivo delle attività non dichiarate e l’eventuale mancata dichiarazione dei redditi relativi mediante il versamento di un ulteriore 3,5%. Le modalità operative verranno definite dall’Agenzia delle Entrate.
BONUS PSICOLOGO
Viene reso strutturale il contributo stabilito in misura massima di € 1.500 a persona per l’assistenza e la cura psicologica. I limiti di tale agevolazione sono dati dalla procedura per beneficiarne e dall’importo complessivamente finanziato che per il 2023 si attesta ad “appena” 5 Milioni di euro per i pazienti dell’intero Paese.
NOVITA’ DI INTERESSE PER LE PARTITE IVA
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN SEDE DI RICHIESTA DI NUOVE PARTITE IVA
Si prevedono maggiori controlli in conseguenza dell’apertura di nuove partite IVA tramite i quali l’Agenzia potrà invitare i nuovi contribuenti a dare dimostrazione dell’effettivo esercizio dell’attività di impresa o professionale e l’inesistenza di altri profili di rischio. In caso di mancata comparizione o esito negativo del controllo è prevista una sanzione di 3.000 euro.
Inoltre qualora fosse stata chiusa d’ufficio una partita iva per violazioni fiscali il soggetto interessato avrà l’onere di presentare una fideiussione di almeno 50.000 euro qualora in futuro intenda nuovamente chiedere una partita iva sia a titolo individuale che in qualità di legale rappresentante di società o ente.
LIMITE DI RICAVI E COMPENSI PIU’ ELEVATO PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATE
Le soglie di ricavi per usufruire del regime semplificato sono elevate a:
- 500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.
Nei casi inferiori a tali soglie le contabilità ordinarie (che danno evidenza anche di incassi e pagamenti e quindi di attività e passività) continuano ad essere gestibili su opzione ed ovviamente in modo obbligatorio per le Società di Capitali a prescindere dall’importo di ricavi e compensi.
REGIME FORFETTARIO E TASSA PIATTA INCREMENTALE
Il comma 54 porta da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi incassati nell’anno per l’accesso e la permanenza nel regime.
Questo significa che coloro che nel 2022 abbiano superato i 65.000 euro, ma non gli 85.000, potranno continuare ad avvalersi del regime agevolato anche nel 2023.
La novità rispetto al passato è che si prevede una fuoriuscita automatica ed immediata dal regime forfetario anche in corso d’anno qualora ricavi e/o compensi percepiti dovessero superare i 100.000 euro. Qualora dovesse capitare saranno imponibili IVA solo i compensi eccedenti tale limite mentre ai fini reddituali l’imposta sostitutiva verrà meno per l’intera annualità.
Viene invece istituita una imposta sostitutiva del 15%, in via sperimentale solo per il 2023, per la quota di reddito di impresa e/o lavoro autonomo eccedenti quelli più elevati conseguiti nel triennio 2020-2021-2022. La norma parla di contribuenti persone fisiche, ma non è ancora chiaro se potrà riguardare anche i soci detentori di una o più quote di partecipazione in società o associazioni tassate per trasparenza.
ASSEGNAZIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
I commi da 100 a 105 introducono una misura agevolativa già sperimentata alcune volte negli ultimi 20 anni. Si prevede la possibilità di assegnare o cedere beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) o mobili registrati ai Soci o di trasformare le società in società semplice. Se l’operazione viene perfezionata entro il 31/5/2023 è possibile calcolare le plusvalenze degli immobili sulla base del loro valore catastale e pagare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze nella misura dell’8% (10,5% per le società considerate di comodo in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti). A questa si potrà aggiungere il versamento del 13% per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. L’aliquota dell’eventuale imposta di registro sarà dimezzata e le imposte ipocatastali determinate in misura fissa.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere perfezionato per il 60% entro il 30/11/2023 ed entro il 30/6/2024 per la restante parte.
Viene anche riproposta la possibilità di estromettere gli immobili posseduti dagli imprenditori individuali assoggettando la plusvalenza, anche qui calcolabile sulla base dei relativi valori catastali, ad un’imposta sostitutiva dell’8%.
AMMORTAMENTI PIU’ ELEVATI PER FABBRICATI DESTINATI AL COMMERCIO
Per le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio negli anni dal 2023 al 2027 potranno essere riconosciuti fiscalmente ammortamenti di fabbricati strumentali nella misura del 6% annuo invece che al 3%.
Analoga agevolazione sarà concessa alle società di gestione immobiliare per i fabbricati destinati a tale settore e locati.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ A CARICO DELLE IMPRESE ENERGETICHE
Le imprese che nel 2022 (o meglio, nell’esercizio antecedente a quello in corso all’1/1/2023) hanno conseguito oltre il 75% dei ricavi complessivi mediante la vendita di energia elettrica, gas, metano o prodotti petroliferi saranno tenuti a versare entro il 30/6/2023 un contributo straordinario in misura pari al 50% dell’incremento di reddito che eccede di oltre il 10% la media dei redditi conseguiti nei 4 esercizi precedenti.
L’ammontare del prelievo straordinario non potrà in ogni caso essere superiore al 25% del patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso l’1/1/2022 (31/12/2021 per gli esercizi solari).
ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO CARO ENERGIA AL 1° TRIMESTRE 2023
Il credito di imposta per l’incremento dei costi di gas ed energia elettrica già previsto per buona parte del 2022 viene esteso anche al primo trimestre in misura pari al 45% del maggior onere di materia prima per le imprese energivore e gasivore e del 35% per le imprese dotate di contatori con potenza almeno pari a 4,5kW.
Il credito potrà essere impiegato in compensazione entro la fine del 2023 con codici tributo di prossima determinazione o ceduto a terzi.
DEDUCIBILITA’ DEI COSTI SOSTENUTI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST
Non vengono considerati collaborativi i seguenti Stati inseriti nella cosiddetta “black list” dell’Unione Europea: American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.
Per le imprese che dovessero intrattenere rapporti con soggetti residenti in tali Paesi si dovrà nuovamente dare indicazione in dichiarazione dei redditi delle relative spese. Qualora il valore di tali spese dovesse superare quello normale di mercato si dovrà poter dimostrare il reale interesse economico all’operazione per poterne dedurre integralmente il costo.
RILEVANZA FISCALE DEGLI ERRORI CONTABILI
Con effetto a partire dal periodo di imposta 2022 gli errori contabili opportunamente riscontrati e corretti assumono rilevanza fiscale nel medesimo esercizio in cui vengono sanati a condizione che la società sia soggetta a revisione legale. Questo eviterà di dover presentare dichiarazioni integrative a rettifica degli anni precedenti.
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
Sono stati prorogati:
- al 30 settembre 2023 i termini per perfezionare gli investimenti in beni strumentali materiali “4.0” di cui l’ordine ed il versamento dell’acconto sono stati perfezionati entro la fine del 2022;
- al 30 novembre 2023 i termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito in precedenti esercizi;
- a tutto il 2023 il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, per la quotazione su mercati regolamenti, per l’acquisto di materiali riciclati, per il restauro degli impianti sportivi e la maggiorazione del credito per investimenti in ricerca e sviluppo a beneficio delle imprese operanti nel Mezzogiorno;
- a tutto il 2023 anche gli effetti della Legge Sabatini per l’ottenimento di un contributo in conto interessi sugli investimenti
- il credito ricerca e sviluppo con aliquota dimezzata al 10% (salvo che per il Mezzogiorno), credito innovazione e design con aliquote dimezzate al 5% dal 2024: per tutte le agevolazioni viene introdotto un tetto massimo di 5 Milioni di euro per esercizio.
NUOVI OBBLIGHI COMUNICATIVI PER GESTORI DI PIATTAFORME DI E-COMMERCE
Per i gestori di piattaforme di commercio elettronico indiretto si prospettano nuovi obblighi di comunicazione delle operazioni perfezionate sui loro siti. Non si conoscono ancora quali beni saranno interessati da questo nuovo adempimento finalizzato a limitare le frodi, né i tempi, né le modalità operative in quanto tutto è demandato all’emanazione di specifici decreti attuativi.
DECRETO MILLEPROROGHE
Si segnalano infine alcune misure non inserite nella Legge finanziaria ma nel cosiddetto decreto Milleproroghe di interesse per le imprese e precisamente:
- la sterilizzazione per 5 anni, e quindi fino al 31/12/2027, anche degli effetti civilisti di cui agli articoli 2482 bis e ter per le Srl e 2446 e 2447 per le SPA delle perdite realizzate nel 2022 (misura già prevista in ragione dell’emergenza Covid per quelle formatesi nel 2020 e nel 2021);
- possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nei bilanci relativi agli esercizi in corso al 31/12/2023;
- l’ulteriore proroga del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie da parte dei soggetti tenuti all’invio delle informazioni al sistema Tessera Sanitaria (il problema della privacy pare essere strutturalmente insuperabile!);
- la proroga della decorrenza per la riforma dello sport al 1/7/2023.