Martedì 30 di aprile scadrà il termine per l’invio dell’esterometro relativo alle operazioni di acquisto e vendita effettuate con controparti estere nel corso del primo trimestre 2019.
Si tratta di un nuovo obbligo dichiarativo introdotto a partire da quest’anno che serve all’Agenzia delle Entrate per monitorare tutte le operazioni estere diverse da quelle che transitano da dogana e da quelle attive gestite con fattura elettronica di cui già acquisisce i dati in tempo reale. Lo scopo dichiarato è ancora una volta quello di cercare di contrastare sul nascere le frodi e le evasioni di IVA e pertanto è stato previsto che l’esterometro venga trasmesso con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento delle operazioni (eccezion fatta per questo primo trimestre i cui termini sono stati prorogati ed accentrati al ricordato 30 aprile). Per mese di riferimento delle operazioni si intende quello in cui il documento è stato emesso o nel caso di operazioni passive quello in cui è stato ricevuto. Ricordiamo però che per gli acquisti esteri il soggetto acquirente ha tempo 60 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione per ricevere la relativa fattura trascorsi i quali senza che il documento sia pervenuto ha l’obbligo di provvedere ad “autodenunciarsi” e regolarizzare la posizione emettendo autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo e versare la relativa IVA.
Essendo venuti a parlare di documenti d’acquisto non ricevuti ricordiamo che l’obbligo di regolarizzazione dei documenti non pervenuti vale anche in relazione a fornitori/prestatori italiani. In questo caso la disciplina di regolarizzazione è quella prevista dal comma 8 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/97 che prevede un arco temporale doppio rispetto a quello previsto per sanare gli acquisti esteri. Più precisamente il cessionario o committente che non abbia ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione avrà tempo ulteriori 30 giorni per regolarizzare l’omissione pagando la relativa IVA e darne evidenza all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Tornando agli acquisti esteri vi invitiamo a monitorare attentamente la ricezione del relativo documento fiscale e la sua tempestiva e corretta contabilizzazione. Questo perché sebbene riteniamo che le sanzioni relative a questo genere di violazione non possano venire accertate con misure automatizzate dalla semplice liquidazione dell’esterometro, tale comunicazione che prevede, tra l’altro, anche l’indicazione della data di emissione del documento estero potrebbe facilmente palesare l’eventuale tardività della sua ricezione.
Infine segnaliamo ai contribuenti forfettari che alcuni articoli di dottrina hanno rilevato che non ci sono indicazioni normative puntuali in merito all’esonero dalla compilazione e trasmissione dell’esterometro. Dalla norma non risulta chiaro infatti se tale adempimento riguardi esclusivamente i soggetti passivi IVA tenuti alla fatturazione elettronica o tutti gli operatori economici rilevanti ai fini IVA senza eccezioni. Riteniamo però che stante la particolare tipologia di regime, agevolato dal punto di vista fiscale, ma particolarmente semplificato dal punto di vista amministrativo (non soggetto a fatturazione elettronica, non tenuto ad operare ritenute fiscali in qualità di sostituto d’imposta, non soggetto all’ormai abrogato spesometro e ad adempimenti dichiarativi diversi dalla semplice dichiarazione dei redditi) l’idea che debba presentare telematicamente l’esterometro ogni mese per aver acquistato su un e-commerce estera un bene da poche decine di euro sarebbe sicuramente in contrasto con lo spirito dell’impianto normativo.
Alla luce di quanto sopra e dell’esiguità dell’eventuale sanzione (2 euro per ciascuna fattura transfrontaliera omessa con un massimo di € 1.000 a trimestre – art. 11 c. 4-ter del D.Lgs. 472/97) abbiamo ritenuto non opportuno trasmettere tale comunicazione telematica e gravare sui contribuenti forfettari nostri clienti del relativo onere amministrativo.