“FATTURAZIONE ELETTRONICA” DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

DECORRENZA DEL NUOVO ADEMPIMENTO

Dal 1° luglio 2022 quasi tutti i soggetti titolari di Partita Iva italiana dovranno provvedere a trasmettere tramite il Sistema di Interscambio e quindi tramite una procedura simile a quella dell’invio delle fatture elettroniche i dati delle operazioni perfezionate con soggetti esteri.

Questo adempimento va a sostituire il cosiddetto “esterometro” che finora è stato gestito fornendo sostanzialmente le medesime informazioni ma in forma riepilogativa di tutte le operazioni perfezionate nel trimestre o nei diversi periodi di riferimento che nel tempo si sono susseguiti.

 

GLI UNICI SOGGETTI ESCLUSI

Gli unici soggetti esclusi da questo nuovo adempimento, a condizione che nel periodo precedente non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000,00 euro (quindi contribuenti assolutamente marginali) sono:

  • I titolari di partita iva individuale che avevano a suo tempo aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
  • I titolari di partita iva individuale che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
  • le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91;
  • a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi prodotti nel precedente esercizio i soggetti passivi non stabiliti in Italia ma che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente o mediante un rappresentante fiscale.

ATTENZIONE FORFETTARI!

Questo significa che anche i contribuenti forfettari di “maggiore” dimensione che finora non avevano nessun ulteriore adempimento da gestire oltre alla dichiarazione annuale, dal 1° luglio dovranno non solo gestire la loro fatturazione attiva elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio, ma dovranno anche stare attenti alle operazioni perfezionate da e verso soggetti esteri. Ricordiamo che a livello intracomunitario coloro che non sono iscritti al VIES è come se acquistassero da privati cittadini e pertanto il fornitore intracomunitario o la piattaforma dovrebbe applicarvi un prezzo comprensivo di IVA il cui versamento sarà direttamente a carico loro. 

 

OPERAZIONI DA COMUNICARE 

Dovrà essere emesso e trasmesso allo SDI uno specifico documento elettronico in formato XML per ogni operazione attiva o passiva relativa alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi erogate a beneficio di clienti stabiliti all’estero (diversi da quelli certificati da corrispettivi a prescindere dall’applicazione del regime OSS o meno) o ricevute da fornitori non stabiliti in Italia.

Sono escluse le sole operazioni per le quali:

  • sia stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni);
  • è già stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio.

 

REGOLE E SUGGERIMENTI PER IL CARICAMENTO E LA TRASMISSIONE DEI DATI 

Come già accennato le regole ricalcano per molti aspetti quelle previste per la fatturazione elettronica (dati del cedente e del cessionario, prezzo/imponibile, aliquota IVA ed imposta corrispondente, natura dell’operazione…), ma ci sono alcuni accorgimenti ed alcune peculiarità da adottare per coloro che gestiranno in autonomia il nuovo adempimento.

In particolare

  • Per le operazioni attive è necessario indicare 7 X nel CodiceDestinatario “XXXXXXX”
  • Per le operazioni di acquisto dovranno essere utilizzati diversi codici operazione a seconda della differente fattispecie:
  • TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
  • TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, nel caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  • Con riferimento al Numero di ogni singolo file xml si consiglia di adottare una specifica ed autonoma numerazione in modo da poterla poi contabilizzare in modo ordinato un registro dedicato;
  • Nel caso di acquisti viene richiesta anche l’indicazione dei dati delle fatture collegate e qui bisogna riportare il numero della fattura ricevuta;
  • Nel campo <Data> indicare la data di ricezione del documento o una data ricadente nel mese di ricezione o quella di effettuazione dell’operazione.

 

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

  • per ciascuna operazione attiva, entro gli ordinari termini di emissione delle fatture (12 giorni dall'incasso o dal perfezionamento dell'operazione);
  • per ciascuna operazione passiva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Con riferimento alle operazioni passive dovranno prestare particolare ATTENZIONE alle tempistiche coloro che hanno regimi di detraibilità parziale dell’IVA o totale come per esempio i contribuenti forfettari perché l’integrazione della fattura comporterà anche il sorgere del debito nei confronti dell’Erario dell’IVA relativa da versarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

 

LE SANZIONI

Ogni operazione non correttamente o tempestivamente comunicata allo SDI è passibile di una sanzione amministrativa di 2,00 euro entro un importo massimo di 400 euro per ogni mese.

La sanzione viene dimezzata, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata o corretta entro i quindici giorni successivi alle scadenze di cui sopra o viene trasmessa una correzione dei dati originari.

Per il primo trimestre di applicazione (Luglio-Settembre), in relazione all’applicazione di questo nuovo adempimento, non saranno applicate sanzioni ai contribuenti operanti in regime di “vantaggio” o “forfettario”.

 

COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DEL NUOVO ADEMPIMENTO E RELATIVI ONERI 

Per tutti i clienti che intenderanno appoggiarsi allo studio per gestire questo nuovo adempimento raccomandiamo di farci avere con cadenza almeno quindicinale (metà mese e fine mese di ricezione) i giustificativi di spesa ricevuti.

Attualmente il supporto informatico che possiamo avere è ancora molto limitato e per operazioni ricorrenti e di relativo piccolo importo come quelle per l’acquisto dei servizi di Facebook o altri Social di frequente utilizzo il maggior onere amministrativo (al netto del risparmio dato dal venir meno dell’esterometro) potrà essere simile se non superiore a quello della sanzione amministrativa per non gestirlo.

Invitiamo comunque ciascun referente amministrativo a prendere contatto direttamente con le nostre collaboratrici per definire di volta in volta le procedure necessarie per la sua gestione.

 

DUBBI E SPERANZE FINALI

Lasciamo per la fine un paio di dubbi che in realtà sono più una speranza/grido di aiuto verso coloro che a livello interpretativo possono ancora far prevalere il buon senso all’ennesima duplicazione di burocrazia. Ci riferiamo in particolare alla necessità che

  • l’invio delle informazioni vada gestito anche per le operazioni di vendita documentate a corrispettivi a prescindere che si aderisca o meno al sistema OSS
  • i documenti originali ricevuti debbano comunque essere integrati con l’ulteriore specifico documento che abbiamo gestito sino ad ora.

Vi aggiorneremo non appena li risolveremo.

Quanto vi scrivevamo il primo di giugno in relazione alla bulimica “fame di dati” da parte della nostra amministrazione avevamo in testa, tra gli altri, anche questo nuovo adempimento.

 

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