Oggi 27 giugno il Senato, approvando la conversione in Legge del “Decreto Crescita” DL 34 del 30/4/19, ha anche sancito definitivamente (articolo 12-quinquies) la proroga al 30 settembre dei versamenti di imposte sui redditi, contributi previdenziali ed Irap per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (la stragrande parte dei mestieri, ma per l’elenco completo si rimanda alla tabella 1 della parte generale delle istruzioni https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/Modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/?page=home) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad € 5.164.569.
Per tali soggetti la scadenza ordinaria era teoricamente prevista per lunedì prossimo 1° Luglio. La motivazione della proroga (al solito ufficializzata in zona Cesarini sebbene annunciata già una decina di giorni fa) è collegata al fatto che solo da un paio di settimane è possibile acquisire nel cassetto fiscale di ciascun contribuente soggetto ai nuovi ISA i file personalizzati elaborati dalla stessa Agenzia Entrate.
Cogliamo l’occasione per fare brevemente il punto su questo nuovo strumento ideato dall’Agenzia delle Entrate in sostituzione a partire dal 2018 dei vecchi Studi di Settore e dei Parametri introdotto con l’articolo 9bis del DL 50/2017, ma passato decisamente in sordina sino all’inizio di questo mese di giugno.
CHE COSA SONO e COSA CAMBIA RISPETTO AGLI STUDI DI SETTORE
Diciamo subito che si tratta di uno strumento di analisi statistica-economica né più né meno dei precedenti studi in quanto basato su dati e informazioni strutturali relativi al settore in cui opera il contribuente, ma un po’ più evoluto in quanto cerca di considerare il modello con cui viene esercitata l’attività e soprattutto non si sofferma sul dato puntuale del singolo anno, ma esaminando più periodi d’imposta cerca di valutare la storia del contribuente. L’indice elabora un giudizio di affidabilità su una scala di valori che, come ai tempi dei voti al liceo, va da 1 a 10. Più alto è il punteggio, maggiore è il livello di affidabilità fiscale del contribuente.
Viene dunque superata la vecchia logica dello studio di settore che distingueva i contribuenti esclusivamente tra quelli “congrui” e quelli “non congrui” indicando ai secondi, di anno in anno, i ricavi minimi e puntuali per poter essere considerati tra i virtuosi rispetto alla media del comparto di attività.
Stante il fatto che la giurisprudenza da diversi anni aveva ormai escluso la possibilità di utilizzare gli scostamenti dai ricavi puntuali indicati dallo studio di settore come elemento presuntivo di prova per accertare maggiori imposte al contribuente che non fosse risultato congruo, l’Agenzia delle Entrate con gli ISA ha drasticamente modificato il proprio approccio. Dalla finalità Dalla finalità di “rendere più efficace l’azione accertatrice”, tipica dei vecchi studi di settore, si è passati ora a perseguire l’obiettivo di “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili” e di “stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari” premiando i contribuenti più virtuosi che maturano nell’arco della propria vita professionale o imprenditoriale un più elevato giudizio di affidabilità.
CHI E’ SOGGETTO AGLI ISA
Sono in via generale soggetti agli ISA tutti i contribuenti che svolgano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a prescindere dalla forma giuridica in cui venga portata avanti (ditta individuale, famigliare, società di persone, di capitali, associazione professionale …).
Gli ISA non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente che:
- ha iniziato o cessato l’attività
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
- dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa a fini statistici);
- esercitano alcune attività particolari come quella di taxisti, noleggio con conducente in forma di cooperativa e corporazioni di piloti di porto;
- in qualità di cooperativa, consorzio o società consortile opera esclusivamente a favore delle proprie imprese associate o consorziate o dei propri soci/utenti non imprenditori.
I PREMI PER I CONTRIBUENTI PIU’ AFFIDABILI
Con un giudizio almeno pari ad 8 il contribuente potrà godere:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o per la richiesta di rimborso (in questo caso anche esonero dalla prestazione di garanzie) dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o per la richiesta di rimborso (in questo caso anche esonero dalla prestazione di garanzie) del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del secondo periodo d’imposta successivo a quello di riferimento;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta di riferimento;
- anticipazione di un anno dei termini di prescrizione dell’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa, di lavoro autonomo e dell’Iva.
Nel caso in cui il giudizio sia almeno pari ad 8,5 il contribuente sarà escluso dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici mentre nel caso in cui il punteggio fosse almeno pari a 9 il contribuente sarà anche escluso dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il contribuente ha ovviamente la possibilità di verificare e correggere eventuali errori riscontrati sulla base dei dati personali forniti dalla stessa Agenzia oppure indicando in dichiarazioni maggiori componenti positive di reddito che non risultano dalle scritture contabili riliquidando le imposte e l’IVA dovuta senza maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni.
LE SANZIONI
Se non vengono scaricati gli ISA dal proprio cassetto fiscale, rielaborati con il software apposito, verificati ed integrati con i dati dell’ultimo esercizio ed inseriti nella dichiarazione dei redditi o se semplicemente vengono comunicati dati inesatti o incompleti è prevista una sanzione che può oscillare tra i 250 ed i 2.000 euro da valutarsi previo contraddittorio con il contribuente.
La sanzione per un qualcosa che avrebbe come scopo dichiarato quello di agevolare il contribuente in un rapporto con il fisco sempre più “compliant”, collaborativo, equo, trasparente e spontaneo sarebbe a mio avviso spiegabile esclusivamente con la necessità da parte dell’Agenzia delle Entrate di continuare ad alimentare la propria banca dati (i BIG DATA ritornano) al fine di poter costantemente aggiornare e raffinare il proprio algoritmo di valutazione.
Si segnala infine proprio con riferimento al tema valutazione che, stando alle più recenti parole spese dall’Agenzia delle Entrate con le Associazioni professionali, un giudizio di affidabilità inferiore a 6 e quindi non sufficiente non dovrebbe comportare l’inserimento automatico del contribuente in liste selettive di controllo. Ai sensi però del comma 14 dell’articolo 9bis del sopra richiamato DL istitutivo degli ISA questi potranno comunque costituire un indizio che, se sommato ad altri elementi in possesso di Agenzia Entrate o Guardia di Finanza potrebbero alimentare la definizione di specifiche strategie di verifica basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.
CONCLUSIONE
Sarà anche cambiato l’approccio e raffinato l’algoritmo, ma il fine, il mezzo e la fatica necessaria per fare il proprio dovere mi sembrano sempre uguali.