Lungo la scala della fiscalità personale si sale e si scende.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ancora una volta osserviamo contestualmente alla proroga di alcune agevolazioni ed alla decisa retromarcia su altre, vengono ritoccate al rialzo alcune tasse di secondo piano ed introdotti ulteriori adempimenti per amministrativi burocratici per poter fruire della detrazione di gran parte delle spese ammesse considerate degne di essere agevolate e nel contempo vengono introdotte nuove detrazioni di alcune di importi veramente stratosferici.
Con l’intento di rendere la lettura quanto più possibile rapida ed efficacie nella presente informativa ci limitiamo a riepilogare, senza pretesa di essere esaustivi, le principali novità che a vario titolo potrebbero interessare le persone che non esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo.
- Detrazioni IRPEF con pagamenti tracciati e parametrizzate al reddito
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono esclusi dal pagamento tracciato:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Sebbene non sappiamo ancora che genere di controlli intenderà mettere in atto l’Agenzia delle Entrate sul tema vi invitiamo ad iniziare a conservare copia del bonifico o della ricevuta di pagamento, a titolo di mero esempio, delle visite specialistiche, delle spese per istruzione, dell’attività sportiva per i ragazzi, delle erogazioni liberali, delle spese veterinarie, dei premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi pubblici e delle spese funebri.
Per redditi compresi tra € 120.000 ed € 240.000 lordi si riduce la possibilità di detrarre le spese al crescere del reddito. In buona sostanza con redditi inferiori ad € 120.000 la spesa è interamente detraibile, mentre con redditi superiori ad € 240.000 la spesa perde la possibilità di essere detratta. Sono escluse da tale limitazione alcune spese di quelle previste dall’articolo 15 del Tuir quali le spese sanitarie e gli interessi e gli oneri collegati all’accensione di mutui per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale. Sono inoltre escluse, tra le altre, le spese relative ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica che sono previste da disposizioni diverse dal citato articolo 15 del Tuir.
- Nuova detrazione per spese d’istruzione musicale per ragazzi
Dall’1.1.2021, spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro una detrazione IRPEF del 19% per le spese, nel limite massimo di € 1.000, di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
- conservatori di musica,
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
- scuole di musica iscritte nei registri regionali,
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
- Nuovo “bonus facciate”
È introdotta una nuova detrazione del 90% da ripartirsi in 10 rate annuali delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero (pulitura, tinteggiatura) o restauro (rifacimento di intonaci, cornicioni…) della facciata esterna.
La particolarità è che sono agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.
In linea di massima
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Per verificare se il proprio immobile sia ammesso o meno all’agevolazione bisogna andare a vedere di caso in caso sulle tavole del Piano del Governo del Territorio del comune interessato confrontandosi con i tecnici comunali qualora la legenda delle mappe non fosse sufficientemente chiara.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES e senza limitazioni alla tipologia di fabbricato.
- Proroga bonus ristrutturazioni, bonus riqualificazione e bonus mobili.
Vengono prorogate sia tutte le più alte percentuali di detrazione, sia i più elevati massimali di spesa per singola unità immobiliare già in vigore nel 2019.
In generale, quindi, la detrazione per la riqualificazione energetica spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020 salvo alcune eccezioni per cui la detrazione è al 50%.
Mentre gli interventi per il recupero edilizio la detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare.
Il bonus del 50% per l’acquisto nel 2020 di arredi e grandi elettrodomestici in classe A+ (A per i forni) spetterà a condizione che l’acquisto sia riconducibile ad un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.
- Riduzione delle possibilità di cessione del credito da riqualificazione degli immobili.
Purtroppo dall’1.1.2020:
- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica viene limitato esclusivamente agli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo complessivo pari o superiore ad € 200.000;
- viene soppressa la possibilità di cedere a soggetti terzi la detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico.
- Ennesima proroga della rideterminazione del costo fiscale di terreni e quote di partecipazione
Per contenere o azzerare le eventuali plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di terreni (agricoli o edificabili) o quote di partecipazione di società diverse da quelle quotate viene data anche per il 2020 la possibilità di rivalutare il valore di carico relativo mediante:
- una perizia del relativo valore asseverata da professionista abilitato entro il 30/6/2020;
- il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari all’11% del valore che si intende rivalutare (pagamento che può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo maggiorato degli interessi nella misura del 3% annuo).
- Abolizione della TASI e rimodulazione delle aliquote IMU
A decorrere dall’1/1/2020 viene abolita la TASI e viene in parte riscritta la disciplina IMU dando ai comuni diversi margini di manovra circa la determinazione delle aliquote, ma comunque entro limiti massimi in linea con quelli precedenti. Comunque sia, in attesa che i comuni si pronuncino sull’aggiornamento delle nuove aliquote, l’acconto in scadenza il 16/6/2020 potrà continuare ad essere liquidato in misura pari al 50% di quanto dovuto per il 2019.
- Varie
Viene prorogata la “Card Cultura” da 500 euro assegnata ai soggetti residenti in Italia che nel 2020 compiranno 18 anni.
L’ammontare massimo delle spese veterinarie detraibili per anno sale ad € 500
Vengono aumentati i prelievi erariali sui premi derivanti dal gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento (Slot e Video Lottery) e quelli collegati alle lotterie istantanee (gratta e vinci) ed ai giochi numerici come superenalotto e simili.
L’aliquota relativa all’imposta sostitutiva opzionale sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di fabbricati ed i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti per meno di 5 anni passa dal 20 al 26%.
Viene portata definitivamente al 10% la cedolare secca sulle locazioni a “canone concordato” opportunamente certificate dalle associazioni di categoria, mentre non è stata prorogata la cedolare secca al 21% per i canoni di locazione di negozi ed immobili commerciali di categoria catastale C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq. Rimangono valide le opzioni stipulate sui contratti accessi nel 2019.
Infine, sebbene sia una novità antecedente a quelle introdotte dalla finanziaria per il 2020, ricordiamo che da quest’anno anche i soggetti privi di partita IVA dovranno necessariamente avvalersi dei canali telematici dell’’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) o di un intermediario abilitato per poter utilizzare in F24 crediti d’imposta in compensazione per il pagamento di altri tributi. Inoltre per l’utilizzo di crediti di importo superiore ad € 5.000 dovrà necessariamente essere trasmessa preventivamente la relativa dichiarazione da cui emerge lo stesso.