E’ tempo di vacanze, molti saranno già metaforicamente o concretamente sotto l’ombrellone, ma riteniamo utile ricordare a coloro che hanno da gestire una partita iva i nuovi termini per l’emissione delle fatture.
Rispetto ai tempi antecedenti l’introduzione della fattura elettronica (ante 1/1/2019) le regole procedurali non sono cambiate in modo così significativo, ma con il Sistema Di Interscambio (SDI) è divenuto inequivocabile il momento di emissione del documento rilevante ai fini fiscali e di conseguenza piuttosto facile la verifica di eventuali violazioni.
Dal 1° luglio 2019 è terminato il periodo transitorio utile a prendere dimestichezza con il nuovo sistema della fatturazione elettronica e pertanto quanto riepilogheremo di seguito sono le regole attualmente in vigore.
La regola generale è quella della fattura immediata. Questa deve essere emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio entro il termine massimo di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
Abbiamo scritto generalmente in quanto esistono alcune eccezioni per cui le fatture vengono emesse dal cessionario/committente per operazioni rese dal cedente/prestatore (agricoltori in regime di esonero, agricoltori soci di cooperative per quanto conferito, venditori porta a porta, agenzie di viaggio in relazione alle provvigioni maturate nei confronti di tour operator).
Il momento di effettuazione dell’operazione rilevante ai fini Iva cambia a seconda della sua tipologia ed in particolare coincide:
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alla data di stipula dell’atto se riguarda la cessione di beni immobili
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alla consegna o spedizione del bene per la compravendita di cose mobili
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al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
A prescindere dalla data di emissione “certificata” dallo SDI nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
In deroga ai termini ordinari di cui sopra, per le sole triangolazioni (cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Si tratta del caso in cui il fornitore consegni direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente).
In alternativa alla regola generale della fatturazione immediata è possibile, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), DPR 633/72 emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
La fatturazione differita ed eventualmente riepilogativa di più operazioni perfezionate nel mese precedente è possibile per:
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le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta comprovata da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996)
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per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Con riferimento alle prestazioni di servizi nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate viene indicato come idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura un documento come la cosiddetta “parcella pro-forma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti. Non sappiamo se questa risposta avesse l’obiettivo, come qualche commentatore ha sostenuto, di offrire una qualche apertura alla possibilità di consentire di non incorrere in sanzioni a quei tanti lavoratori autonomi, professionisti o prestatori di servizi che gradiscano concedersi più di 12 giorni consecutivi di riposo/vacanza, ma a noi lascia parecchie perplessità.
Le perplessità si riferiscono non certo al caso della lavanderia che nell’ambito di un rapporto continuativo con un ristorante di riviera a settembre fattura svariati lavaggi collegati al mese di agosto opportunamente documentati dalle prese in carico e dalle relative consegne, ma ai molteplici casi in cui nella parcella pro-forma vengono riepilogate operazioni che sono state rese in un arco temporale decisamente più lungo del solo mese precedente a quello di incasso della pro-forma. Si pensi a tal proposito al caso dell’avvocato che a fine luglio, in prossimità della sospensione feriale delle attività giudiziarie, si metta a fare i conti ed emetta la relativa pro-forma per cercare di monetizzare gli esiti di un giudizio durato un tempo enormemente lungo o ad un artigiano edile che intenda farsi pagare il SAL accettato di alcuni mesi di lavoro in cantiere. In questi ultimi casi se i rispettivi clienti dovessero saldare la proforma con accredito perfezionato per esempio l’8 di agosto, avvocato ed artigiano, sebbene supportati da idonea documentazione a nostro avviso non potrebbero avvalersi della fatturazione differita entro il 15 di settembre, ma dovrebbero procedere con la fattura immediata entro il 20 di agosto.
Ovviamente resta fermo che anche in caso di fatturazione differita il conteggio dell’imposta a debito viene imputato nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione e non di quella di emissione della stessa.
In caso di fatturazione differita che riepilogano diverse cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt è possibile indicare come data di effettuazione dell’operazione la sola data coincidente con l’ultima operazione del mese.
Infine le ultime indicazioni riguardano le sanzioni.
Il 30 giugno 2019 è sostanzialmente terminato il periodo di moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione relative al periodo transitorio di introduzione della fattura elettronica di cui dicevamo all’inizio.
La sanzione ordinaria relativa alla tardiva emissione della fattura e più in generale agli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA va:
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da € 250 a € 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
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dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997) negli altri casi.