Già da qualche anno non capitava più di vedere sulle scrivanie quella spugnetta rotonda che, se ben imbevuta d’acqua, consentiva di inumidire francobolli e marche autoadesive per attivare la propria colla ed evitare così di farsi insalubri scorpacciate a suon di leccate. Il pensionamento di quest’oggetto insieme a quegli enormi raccoglitori di francobolli era arrivato nei primi anni 2000 con la possibilità concessa a tabaccherie e ricevitorie autorizzate di emettere le marche digitalmente in formato etichetta semplicemente collegandosi online nella speranza che nel momento del bisogno ci fosse corrente elettrica, internet e che i server dell’Agenzia non facessero i capricci.
Dal prossimo mese di gennaio, con l’introduzione in modo massivo della fatturazione elettronica, ci sarà un nuovo rivoluzionario cambiamento di costume ed abitudini per milioni di piccoli imprenditori, di addetti all’amministrazione delle aziende, di ragioniere e di impiegate contabili. Con il venire meno della carta della fattura non sarà più materialmente possibile incollare alcuna marca da bollo, ma l’obbligo tributario ovviamente sussiste e dovrà essere gestito con un unico versamento in F24 contando a consuntivo tutti i documenti che avrebbero dovuto assolvere l’imposta di bollo da 2 euro.
In base alle disposizioni del DM 17/6/2014 l’imposta complessiva andrà versata entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio riportando nella sezione erario dell’F24 il codice tributo 2501 e l’anno di riferimento in questione.
Paradossalmente proprio in epoca di dematerializzazione delle fatture, mi aspetto che l’Erario raccolga il massimo gettito di ogni tempo da un’imposta la cui origine è strettamente legata alla materialità della carta - ai più giovani che non l’avessero mai vista ricordo che un tempo si usava direttamente la carta bollata! Anche se l’imposta viene autoliquidata in assenza di dichiarazioni (a differenza del bollo virtuale su cui torneremo nel prosieguo) il controllo del minimo da versare sarà facilmente verificabile dai cervelloni dell’anagrafe tributaria da una semplice analisi automatica delle fatture emesse. Non ho dati precisi, ma l’esperienza pratica mi porta a ritenere che sinora sia stata un’imposta facilmente evasa anche in ragione del fatto che la marca andava apposta sulla copia originale, ma questa essendo consegnata al cliente rendeva molto complicato il controllo dell’esatto assolvimento anche in sede di verifica fiscale (almeno sino alla recente introduzione dell’identificativo di marca da riportare sulle copie dell’originale).
Riepiloghiamo di seguito quando è dovuto il bollo da 2 euro sulle fatture il cui importo complessivo supera € 77,47:
- operazioni esenti da IVA ex art. 10 DPR 633/72 (ad esempio: prestazioni medico sanitarie, servizi finanziari, locazioni di immobili abitativi effettuate in regime di impresa…)
- operazioni escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72 (ad esempio: rimborsi di anticipazioni in nome e per conto del cliente, interessi di mora e penalità contrattuali…)
- operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni di cui all’art. 8bis DPR 633/72 (ad esempio quelle effettuate nei confronti di esportatori abituali…)
- operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72;
- operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto oggettivo e soggettivo (in tali casi non sarebbe necessaria l’emissione di una fattura, ma qualora venisse emesso un qualsiasi altro tipo di documento recante addebiti e/o accrediti l’imposta di bollo sarebbe comunque dovuta).
Si segnala che, stando ad una interpretazione piuttosto restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, per le fatture che riportino nel medesimo documento indicazione di più operazioni alcune delle quali soggette ad IVA ed altre soggette ad imposta di bollo quest’ultima è comunque dovuta (si pensi per esempio ad una fattura del professionista in cui vengano contestualmente addebitati onorari e rimborsi spese anticipate in nome e per conto).
Infine ricordiamo che, sebbene non tenuti alla fatturazione elettronica, sono soggette all’imposta di bollo tutte le fatture emesse dai:
- contribuenti minimi di cui al DL 98/2011
- contribuenti forfettari di cui alla L. 190/2014
Per questi, salvo che non adottino volontariamente il sistema della fatturazione elettronica, il versamento dell’imposta di bollo in modo cumulativo a mezzo F24 non è possibile e dovranno continuare ad incollare marche sulla copia originale da dare al cliente.
In alternativa potranno fare domanda per assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi degli articolo 15 e 15bis del DPR 642/72 ed in linea di massima gli dovrebbe venire accettata non rilevando di per sé né il volume trascurabile di operazioni perfezionate in un anno, né l’ammontare complessivo dell’imposta da versare. Il sistema di liquidazione del tributo è però decisamente più articolato di quello previsto dal DM del 17/6/2014 e pertanto potrebbe essere preferibile continuare ad avvalersi di una valida ricevitoria autorizzata.
Si ricorda infine che in tutti i casi in cui l’imposta di bollo viene assolta virtualmente occorre riportare esplicita indicazione in fattura richiamando la rispettiva normativa sopramenzionata.
AGGIORNAMENTO DEL 14 GENNAIO 2019
La Ragioneria dello Stato deve essersi accorta che il rinvio dell'incasso di tutte le marche da bollo collegate alla fatturazione elettronica alla fine del mese di aprile del 2020 avrebbe creato un problema non trascurabile in termini di mancato gettito per l'anno 2019. Così in zona cesarini il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17/6/14 recante le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche e prevedendo esplicitamente che
IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE IN CIASCUN TRIMESTRE E' EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 20 DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO.
La novità è stata preceduta da un comunicato stampa e dall'indicazione, tipo zuccherino per ingoiare la pillola, che, l’Agenzia delle Entrate elaborerà il calcolo delle imposta di bollo dovuta per ciascun trimestre in relazione ai dati acquisiti dal Sistema di Interscambio.
Tale informazione sarà disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia di ciascun soggetto passivo. Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato, in alternativa al modello F24 come già indicato in precedenza, con addebito diretto su conto corrente bancario o postale dalla specifica sezione dell'area riservata che verrà creata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.