PREMESSA E COMMENTO INTRODUTTIVO
Storia ed esplicita critica al modus operandi
Pochi giorni prima di Natale e precisamente il 21 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL 146/2021 del 21/10/2021. In sede di conversione è stato introdotto, tra l’altro, il nuovo adempimento di cui alla presente, la cui entrata in vigore risultava essere immediatamente esecutiva.
Peccato che nella confusione pre-natalizia nessuno aveva ben compreso come poter adempiere, nonostante nella norma vi fosse un generico rimando alle modalità già in vigore per quanto riguarda il lavoro intermittente.
All’epoca, dopo una breve discussione interna mi ero rifiutato di trasmettere questo genere di informazione ai clienti imprenditori che l’avrebbero dovuta applicare. Infatti sebbene si tratti di una norma di stampo più giuslvoristico che fiscale e quindi in astratto non soggetta al semplice buon senso ed ai basilari diritti sanciti dall’articolo 3, secondo comma 2 dello Statuto del Contribuente, mi sembrava del tutto insensato che per tale nuovo adempimento non fosse previsto un minimo, ma congruo, arco temporale tra la sua pubblicazione e la sua effettiva entrata in vigore per consentire agli operatori di comprendere come operativamente gestire quest’ulteriore forma di burocrazia di cui in ogni caso riteniamo di condividerne le finalità ultime.
Ieri 11 gennaio 2022 il ministero del lavoro ha pubblicato una “nota” esplicativa con cui vengono indicate le modalità operative per gestire il nuovo adempimento e prevista (bontà loro!) una settimana di tempo (fino quindi al 18 gennaio 2022) per sanare le posizioni pregresse senza incorrere in alcun genere di sanzione.
In estrema sintesi
L’adempimento consiste nel comunicare all’ispettorato territoriale del lavoro prima dell’avvio di qualsiasi prestazione di lavoro autonomo occasionale gli elementi essenziali dell’accordo raggiunto con il committente.
Lo scopo di questo nuovo ed ulteriore adempimento a carico delle partite iva è quello di cercare di contrastare un utilizzo improprio del contratto d’opera di cui all’articolo 2222 del Codice Civile, prevenire i casi di lavoro irregolare e cercare di aumentare i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori soprattutto nel settore dell’edilizia che in questo periodo risulta essere in gran fermento.
OPERATIVAMENTE…
I soggetti interessati dal nuovo adempimento di comunicazione sono esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori che intendono avvalersi di lavoratori autonomi occasionali ossia di persone che si obbligano a svolgere un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione che a livello fiscale rientrano nell’ambito dell’articolo 67 comma 1 lettera l).
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo il 21/12/2021 e per quelli avviati prima che risultavano ancora in corso alla data di emanazione della circolare del 11/1/2022.
Tempistiche di comunicazione
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro martedì 18 gennaio 2022.
Per tutti i rapporti avviati successivamente alla data di “ieri” 11/1/2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve essere inoltrata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione mediante un SMS o un messaggio di posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
La nota precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una “semplificazione” degli adempimenti!
La circolare di ieri precisa che in attesa che vengano aggiornati gli applicativi la comunicazione avvenga tramite mail scrivendo all’indirizzo di posta elettronica di ciascun ispettorato competente territorialmente. Per evitare di indicare l’elenco di tutti gli indirizzi si precisa che questo è strutturato nel seguente modo
ITL. provinciaterritorialmentecompetente .occasionali@ispettorato.gov.it
Contenuto della comunicazione
Nel corpo della mail dovranno essere indicate le seguenti informazioni:
- dati del committente imprenditore e ovviamente codice fiscale
- dati anagrafici, residenza e codice fiscale del prestatore
- sintetica descrizione dell'attività e luogo di svolgimento della stessa
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale sarà svolta l'opera che non potrà eccedere i 30 giorni e che nel caso proseguisse renderà necessario inviare una nuova mail
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico (in assenza di previsione di un compenso a forfeat indicherei in alternativa il criterio per il conteggio a consuntivo dello stesso)
Non è consentito allegare documenti in qualsiasi formato
Sanzioni
La sanzione amministrativa per ogni omessa, tardiva o incompleta comunicazione va da € 500 ad € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.
La circolare evidenzia che le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
E’ prevista la possibilità di correggere eventuali errori annullando o modificando la comunicazione iniziale, ma a condizione che questo avvenga prima dell’inizio dell’attività del prestatore.
Forme di tolleranza
Stando a quanto indicato nella circolare del Ministero l’unica forma clemenza si avrà nel tollerare errori o omissioni che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento che costituiscono informazioni fondamentali per avviare eventuali verifiche sul campo.