Novità dal 2020 per esportatori abituali e loro fornitori

L’art. 12 septies del DL 34/2019 è in vigore nella sua versione definitiva convertita in legge dal 30 giugno di quest’anno, ma ve lo comunichiamo solo ora stante il fatto che le novità semplificatrici di cui vi parleremo di seguito decorreranno dal primo gennaio 2020.

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2020 vengono aboliti i seguenti obblighi di:

  • consegnare da parte dell’esportatore abituale la dichiarazione di intento a ciascun fornitore unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
  • numerare ed annotare in appositi registri progressivamente da parte di esportatore abituale e loro fornitori rispettivamente delle lettere di intento emesse e ricevute ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
  • riepilogare i dati delle lettere di intento ricevute nell’apposito quadro della dichiarazione IVA annuale.

Rimane invariato l’obbligo per gli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere d’intento emesse.

Al posto di tutto ciò sarà sufficiente da parte del fornitore dell’esportatore abituale indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della specifica lettera d’intento ricevuta.

Per le importazioni invece la verifica di tali indicazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane dovrebbe essere automatica essendo messa a loro disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Questo nell’ottica di dispensare l’operatore dalla consegna della copia cartacea delle stesse e della relativa ricevuta di presentazione.

L’impostazione ideata nel 2015, modificata nel 2017 cambia nuovamente pelle in modo significativo. A questo giro gli operatori dovrebbero sicuramente risparmiare qualche grattacapo burocratico, ma ogni cambiamento comporta comunque dei costi e richiede uno sforzo di prima applicazione di cui il nostro Legislatore con il suo fare frenetico e compulsivo si dimentica troppo spesso.

E’ stata modifica anche la sanzione per il cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate" della lettera di intento (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97) che non è più fissa (da 250 a 2.000 euro), ma diventa proporzionale andando dal 100% al 200% dell'imposta.

Ci permettiamo infine di ricordare a coloro che ricevono una lettera d’intento con la richiesta di fatturazione in regime di non imponibilità IVA di verificare sempre sul portale dedicato che i dati ricevuti corrispondano a quanto acquisito negli archivi dell’anagrafe tributaria tramite il seguente link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

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