Da oggi 1° luglio 2021 entrano in vigore in tutta Europa le disposizioni della Direttiva 2017/2455/UE e dalla Direttiva 2019/1995/UE che sono state recepite in ambito nazionale lo scorso mese dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
DI COSA SI TRATTA e QUALI SONO LE FINALITA’
Se né è parlato poco presi dal trambusto dell’emergenza Covid e dalla frenetica e continua rincorsa alle scadenze, in ultimo quella del pagamento delle imposte di ieri 30 giugno, ma il tema è piuttosto rilevante e segna alcuni passaggi epocali di cui comprenderemo meglio la portata fra alcuni anni.
Le novità riguardano in massima parte le vendite a distanza di beni perfezionate nei confronti di consumatori finali residenti nel territorio dell’Unione Europea. Sebbene la vendita a distanza sia anche quella perfezionata per esempio da un turista parigino in visita a Torino che acquista fisicamente in negozio un mobile di design o in una cantina delle Langhe 10 casse di vino chiedendo che gli vengano spedite per suo conto a casa a Parigi, il grosso di queste si riferisce a quelle perfezionate tramite commercio elettronico.
L’attitudine all’acquisto on-line specie se per consumi personali è progressivamente cresciuta negli ultimi 10 anni ed è letteralmente esplosa in tutti i settori di attività l’anno scorso a seguito dei lunghi periodi di clausura forzata imposti dall’emergenza Covid. Posiamo dunque dire che il fenomeno è ormai maturo e consolidato ed il legislatore comunitario si è mosso per iniziare a raccogliere qualche frutto.
Da qui l’immagine di un campo di grano giunto ormai a maturazione come ci è capitato di vedere in questi ultimi giorni di giugno nelle nostre campagne.
La riforma ha il fine di cercare di:
- agevolare a livello amministrativo/burocratico la gestione IVA dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE;
- contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate avvicinando maggiormente il binomio Paese che consuma – Paese che incassa;
- eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE garantire pari condizioni di concorrenza tra imprese europee e recuperare anche un po’ di gettito specie con riferimento ai beni di modico valore (inferiore a 22 euro) che finora quando provenivano direttamente da paesi Extra UE non scontavano alcuna imposta.
COSA CAMBIA IN SINTESI
In quest’ottica il legislatore ha previsto
- L’abolizione delle soglie nazionali, che fino a ieri oscillavano tra i 35.000 ed i 100.000 euro a seconda dei diversi Paesi, oltre le quali scattava la territorialità ai fini IVA proprio nel Paese di destinazione della merce e l’introduzione di un unico limite di € 10.000, superato il quale, per ogni vendita successiva si deve versare l’IVA propria del Paese di destinazione della merce. Il nuovo limite di € 10.000 si calcola per anno solare sommando l’imponibile di tutte le vendite a distanza perfezionate nei confronti di consumatori finali residenti in Stati membri diversi da quello da cui partono le merci e tutti i compensi per eventuali servizi TTE ossia per prestazioni di Telecomunicazione, Teleradioffusione ed Elettroniche in senso stretto (si immagini per esempio un corso di formazione a pagamento fruibile on-demand che potrebbe essere abbinato alla vendita di particolari prodotti) rese a privati consumatori ubicati in Stati membri diversi da quello del fornitore.
- L’estensione per i soggetti che dovessero superare la soglia di 10.000 euro di cui sopra di un meccanismo semplificato ma opzionale per gestire il versamento dell’IVA dovuta nei vari Paesi di destinazione delle merci e di fruizione dei servizi, intendendo in questo caso non solo quelli TTE, ma anche tutti gli altri servizi per cui la rilevanza territoriale dell’IVA è riconducibile al Paese del committente e non in quello del prestatore (si pensi per esempio ad un servizio di catering offerto in una villa in costa azzurra da un ristoratore italiano). Questo meccanismo viene denominato OSS (acronimo di One Stop Shop)
- Viene introdotto un regime analogo all’OSS denominato IOSS, sempre di carattere opzionale, per soggetti passivi che effettuano vendite a distanza nell’UE di beni di valore inferiore ad € 150 provenienti direttamente da Paesi Extra UE. In questo caso l’IVA viene versata senza più nessuna esenzione per le micro transazioni dal soggetto Extra UE in ciascuno dei Paesi in cui viene destinata la merce, ma con un unico versamento nel Paese in cui il soggetto Extra UE intende identificarsi ai fini fiscali.
- Il coinvolgimento delle piattaforme digitali e dei market place che intervengono attivamente in una parte della transazione (ad esempio incassando il corrispettivo o coordinando l’evasione dell’ordine) tra i soggetti passivi tenuti al versamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni provenienti direttamente da territori Extra UE di valore inferiore a 150 euro o di vendite analoghe da parte di soggetti non stabiliti nella UE. In tale caso opera una sorta di finzione giuridica in cui la piattaforma assume il ruolo di “fornitore presunto”.
COSA NON CAMBIA
Le nuove disposizioni non modificano le regole generali sulla rilevanza territoriale dell’IVA dei servizi, ma come già accennato offrono una nuova modalità opzionale per il versamento dell’imposta ogni qualvolta questa dovesse essere versata in un altro Paese Comunitario.
Non cambia inoltre il trattamento IVA di tutte le vendite a distanza di beni presenti nel nostro territorio e consegnate a clienti finali ubicati in Italia.
Non cambiano gli obblighi di documentazione delle vendite a distanza e pertanto i soggetti che le perfezionano sono esonerati da obblighi di:
- emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente (art. 22 co. 1 n. 6-ter) del DPR 633/72);
- emissione di scontrino o ricevuta fiscale;
- emissione del “documento commerciale” o ddt anche se potrebbe essere utile per poter gestire a livello di magazzino eventuali resi;
- memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.
DEFINIZIONE TECNICA DI VENDITE A DISTANZA
A partire dal 1° luglio 2021 l’art. 38-bis del DL 331/93 come modificato dal DLgs. 83/2021 definisce vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni di beni:
spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto
a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del DPR 633/2 (quali le sedi consolari e le rappresentanze diplomatiche), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (come ad esempio produttori agricoli o enti non soggetti passivi).
Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono invece le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche consumatrici finali.
Da queste definizioni sono sempre escluse:
a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto
e le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato assoggettati al regime del margine.
COME FUNZIONA IL REGIME OSS E COME LO SI ATTIVA
Si è detto che aderendo al regime OSS si evita di doversi identificare in ogni singolo Paese membro in cui versare l’IVA delle vendite a distanza perfezionate in tale paese gestendone tutti i relativi adempimenti.
La semplificazione sta nel fatto che l’impresa si potrà limitare a:
- presentare in via elettronica una dichiarazione IVA comunitaria trimestrale relativa alle operazioni concluse nei vari Paesi distinguendole per aliquota;
- versare a fronte di tale dichiarazione un'unica somma dell’IVA complessivamente dovuta lasciando che la nostra Agenzia delle Entrate ripartisca (a seguito di compensazioni tra Stati) l’IVA dovuta in ciascun stato membro
- collaborare con la nostra amministrazione fiscale (o più in generale dello Stato membro nel quale ci si è registrati per l'OSS) nella nostra lingua madre, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'Unione Europea.
In realtà la verifica della correttezza di quanto dovuto in ciascuno Stato non spetterà alla nostra Agenzia delle Entrate, ma all’amministrazione fiscale competente nei vari stati. La documentazione ed i giustificativi dovranno essere conservati per 10 anni.
L’adesione al regime OSS è sempre facoltativa, ma una volta che si aderisce, volendo anche prima di aver superato la soglia limite di 10.000 euro, tutto verrà poi gestito tramite tale sistema e le dichiarazioni dovranno essere presentate anche in assenza di operazioni rilevanti.
La registrazione al regime OSS è effettuata on line accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/regime-oss-ue-imprese
Mentre a livello nazionale si calcola l’IVA dovuta sulle operazioni attive al netto dell’IVA detratta sugli acquisti a livello OSS si considera esclusivamente l’IVA maturata sulle cessioni.
Il pagamento va eseguito generalmente contestualmente al momento di trasmissione telematica della dichiarazione, ma potrà essere eseguito anche dopo ma entro il termine ultimo per l'invio (fine del mese successivo al termine del trimestre di riferimento). Non avviene tramite F24, ma con addebito diretto su un conto corrente dell’impresa.
Se non si fosse in grado di pagare l’IVA dovuta o in caso di pagamento parziale si riceveranno dei solleciti dalla nostra Agenzia delle Entrate. A seguito della ricezione di solleciti per 3 trimestri consecutivi non prontamente (entro 10 giorni) regolarizzati l’azienda verrà esclusa dal sistema ed il recupero dell’imposta dovuta spetterà all’amministrazione di ogni singolo Paese.
COMMENTI ED OSSERVAZIONI PER IL PERIODO DI PRIMA APPLICAZIONE
Non è stato previsto un periodo transitorio/di prova, ma per queste prime settimane di applicazione del nuovo regime l’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa n. 42 del 25.6.2021 ha precisato che gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti alla casella di posta elettronica dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it
Anche se si intravvede qualche nuvola all''orizzonte tutto sta nel partire...
Poco alla volta prenderemo confidenza anche con le aliquote IVA degli altri Paesi toccando concretamente con mano che, a parità di prezzo proposto sul portale, vendendo in alcuni Paesi si potrà guadagnare un po’ di più ed in altri un po’ meno.
Anche il grano non rende in tutti i terreni allo stesso modo…