Dopo aver fornito alcune indicazioni alle persone fisiche circa le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ci concentriamo ora su quello che cambia per le partite IVA sbilanciandoci per l'ennesima volta in un commento/auspico finale.
Il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 relativo alle attività esercitate in forma individuale fa retromarcia con riferimento alle cause ostative reintroducendo il limite di massimi € 30.000 di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti nell’anno precedente con la sola eccezione dei rapporti di lavoro cessati e limitando ad € 20.000 l’ammontare complessivo lordo delle spese per lavoro dipendente. Ad onor di cronaca, anche in considerazione del fatto che questa novità a distanza di appena un anno da quando era stata ampliata la platea dei potenziali fruitori del regime forfettario vedrebbe fuoriuscirne circa 340.000 sono state fatte forti pressioni in queste prime settimane nei confronti del legislatore perché una norma del genere non tutela in alcun modo il legittimo affidamento dei contribuenti. Non sarebbe certo il primo caso o la prima volta di comportamenti schizzofrenici del nostro Legislatore, ma qualcuno sta facendo pressioni per sensibilizzare almeno a livello interpretativo l’potesi di valutare i nuovi limiti a partire dal 2020 con effetti dunque a partire dal 2021. La norma è inequivocabile, ma se ci saranno novità ufficiali vi informeremo senz’altro.
L’imposta sostitutiva del 20% per le partite IVA individuali che avessero superato € 65.000 di compensi o ricavi nel 2019, ma non il limite di € 100.000 che doveva entrare in vigore a partire da quest’anno è stata abrogata e pertanto tale regime agevolato non risulta di fatto mai entrato in vigore.
Le agevolazioni in materia di investimenti (cosiddetti super ed iper ammortamenti) a partire dal 2020 vengono modificate in un credito d’imposta che va da un minimo del 6% dell’investimento complessivo per beni strumentali materiali nuovi (diversi da auto ed altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 Tuir, immobili, beni ammortizzabili con aliquote inferiori al 6,5% ed alcuni beni specifici relativi a particolari settori sempre soggetti ad aliquote di ammortamento piuttosto basse) al 40% degli investimenti in beni in possesso dei vecchi requisiti tipici di ”industria 4.0” (20% per investimenti di ammontare superiore ad 2,5 M€, ma inferiori a 10 M€ e 15% per i beni immateriali nel limite di € 700.000 di spesa). La particolarità sta nel fatto che l’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di credito d’imposta da compensarsi con altri tributi in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di investimento (o di avvenuta interconnessione in caso investimenti “industria 4.0”). Essendo un credito d’imposta l’agevolazione spetta anche alle partite Iva forfettarie di cui abbiamo detto sopra. Ricordiamo che le maggiori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali o immateriali 4.0 non valgono per i titolari di redditi di lavoro autonomo, ma solo per le imprese.
Il credito ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 è stato mandato in pensione un anno prima di quando avrebbe dovuto andare (2021) ed al suo posto è stato introdotto un nuovo meccanismo agevolativo accompagnato da ulteriori procedure burocratiche da dover gestire per poterne beneficiare. Si tratta in estrema sintesi di un credito d’imposta
- che si calcola sull’investimento complessivamente sostenuto e non più sulla spesa incrementale rispetto a quella media del triennio 2012-2014, ma con percentuali decisamente più basse rispetto al vecchio 50% (ora andiamo dal 6 al 12% a seconda dell’ambito di innovazione/ricerca che vengono leggeremente ampliati includendo anche il design e l’ideazione estetica);
- da poter utilizzare in compensazione, ma in 3 quote annuali di pari importo invece che in unica soluzione;
- che deve essere preceduto da una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà essere disciplinata da apposito DM attuativo oltrechè come già per il passato certificato da un revisore ed accompagnato da una puntuale relazione tecnica;
- che non potrà più essere ceduto nell’ambito del consolidato fiscale.
Aumenta la percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali passando dall’attuale 20% (50% per il 2019) al 100% dal 2023 passando per il 60% degli anni 2021 e 2022. Rimane indeducibile ai fini IRAP.
Viene ripristinato per le imprese l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) già con effetto per il 2019 visto che contestualmente viene abrogato il meccanismo della Mini IRES introdotto l’anno scorso per le società di capitali e di fatto anch’esso mai entrato in vigore. Ricordiamo, con tutta l’approssimazione del caso, che l’ACE riconosce la possibilità di ridurre il reddito imponibile di ciascun esercizio di un ammontare pari all’1,3% degli incrementi di capitale proprio (inteso in senso ampio e non letterale) rispetto al patrimonio proprio in essere al 31/12/2010.
Dal 2020 non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i buoni pasto sostitutivi dei servizi di mensa aziendale fino all’importo di
- € 4 se ancora cartacei (rispetto agli attuali € 5,29)
- € 8 se elettronici (rispetto agli attuali € 7)
Dal 1/7/2020 cambiano i criteri per il calcolo dell’imponibile forfettario da attribuire ai propri dipendenti in funzione delle auto concesse loro in benefit. Rispetto all’attuale criterio in cui l’ammontare del fringe benefit è calcolato in misura pari al controvalore in base al costo chilometrico ACI del 30% di 15.000 km annui si avranno percentuali più progressivamente più penalizzanti al crescere dei valori di emissione di CO2 dell’autovetture. Solo nel caso in cui i valori di emissione siano inferiori a 60g/km la percentuale di imponibilità scenderà al 25%.
Viene prorogata la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (materiali ed immateriali) diversi dai beni merce a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva ridotta rispetto a quelle previste per il 2019. In particolare è previsto il 12% per i beni ammortizzabili ed il 10% per gli altri beni in luogo rispettivamente del 16% e 12% e viene introdotta la possibilità di versare tale imposta sostitutiva in un massimo di 3 rate annuali di pari importo (6 rate se l’importo complessivo dell’imposta dovesse superare i 3 M€)
Vengono, tra le altre, prorogate/rifinanziate:
- la Legge Sabatini sul finanziamento di investimenti in beni strumentali e industria 4.0;
- il credito d’imposta del 30% delle spese per la partecipazione a fiere internazionali;
- il credito d’imposta per la formazione 4.0 con alcune modifiche
- lo sport bonus che prevede un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi o per la realizzazione di nuove strutture pubbliche.
Senza entrare nel merito perché molto specifiche ci limitiamo a citare l’introduzione della “sugar tax”, della “plastic tax”, quella sui servizi digitali, quella sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ed i nuovi regimi forfettari per agricoltori florovivaisti e per l’attività oleoturistica.
Infine segnaliamo che da quest’anno per poter utilizzare in compensazione la parte eccedente i 5.000 euro di eventuali cospicui crediti d’imposta dovrà necessariamente essere preventivamente trasmessa la relativa dichiarazione. Questa disposizione valeva già per l’IVA ma per questa i termini per la presentazione della relativa dichiarazione vanno dal 1° febbraio al 30 aprile, mentre per le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive) le relative dichiarazioni possono essere trasmesse non prima del 30 settembre ed il termine ultimo è previsto per il 30 novembre (sempre sottintendendo soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare). Questo significa che se non verranno apportate delle modifiche in via interpretativa e tecnica mediante l’abilitazione dei canali telematici i privati titolari di ingenti crediti d’imposta verso l’Erario diventeranno ingiustamente tra i principali finanziatori dello Stato.
Inoltre viene meno la possibilità di utilizzare in compensazione crediti d’imposta in caso di cessazione della partita Iva o in caso di provvedimento di esclusione dal sistema VIES. Ma se quest’ultimo caso potrebbe essere per definizione patologico, la cessazione di attività è prassi assolutamente ordinaria che d’ora in poi dovrà necessariamente accollarsi anche i tempi e gli oneri delle procedure di rimborso.
Al termine di quella che è appena poco più che una mera elencazione delle sole principali novità che tutti gli anni (anzi più volte all’anno) interessano i contribuenti italiani ed in particolare il mondo dell’Italia produttiva, identificato impropriamente ed in super difetto con quello delle partite iva, mi viene spontanea per l’ennesima volta la riflessione circa la necessità di prevedere una, seppur sommaria, preventiva valutazione del costo beneficio di ciascuna nuova norma che si propone di introdurre anche e soprattutto nei casi in cui si volessero introdurre agevolazioni a beneficio dei contribuenti.
L’onere di divulgazione, comprensione e concreta messa in atto di ogni nuova disposizione di carattere fiscale sono un PESO enorme che incombe sul nostro Bel Paese che non può più essere trascurato.