Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari riprende fiato dopo essere stato soffocato per tutta la prima parte dell’anno 2019, ma la “cura”, a mio avviso, continua a non essere adeguata.
L’articolo 3 bis del DL 59 del 28/6/19, introdotto con la sua conversione in legge avvenuta l’8 agosto in prossimità delle vacanze ed oscurata dal cancan sollevato dalla crisi del governo Conte1, è il provvedimento che ha modificato alcuni dettagli procedurali dell’agevolazione e che le ha dato nuova linfa. In realtà non sappiamo ancora esattamente quanta linfa, visto che la determinazione dei fondi disponibili è stata ulteriormente rinviata ad un provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà essere preso entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta.
La finestra temporale per la presentazione delle domande di ammissione al bonus pubblicità relativo alle spese 2019 è stata fissata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre. Per gli anni successivi l’invio di tale comunicazione telematica tramite in cui ricordiamo si devono riepilogare le spese dell’anno precedente, quelle preventivate per l’anno in corso per ciascuna delle due tipologie di canale media utilizzato (stampa periodica o quotidiana - anche online - da un lato ed emittenti TV e/o radio analogiche o digitali dall’altro) e l’incremento stimato i termini per l’invio, in assenza di esplicite modifiche, continuano a rimanere quelli ordinari compresi tra il 1° ed il 31 Marzo.
L’altra novità introdotta quest’estate è che la misura del credito d’imposta viene uniformata per tutti i soggetti beneficiari al 75% dell’incremento di ciascuna delle due categoria di investimento. Viene dunque eliminata la più favorevole misura del 90% per le startup e PMI innovative inscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese.
Ricordiamo però che l’effettiva misura dell’agevolazione potrebbe essere nella sostanza decisamente inferiore rispetto a quella teorica nominale.
Nell’ipotesi in cui i fondi destinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non fossero sufficienti per coprire interamente le richieste di contributo, questi verranno proporzionalmente ridotti. Per fare in modo che il soggetto beneficiario capisca chiaramente quale sia l’effettivo massimo onere dell’investimento che rimarrà a suo carico, il Regolamento attuativo emanato nell’estate 2018 aveva previsto che entro il 30 aprile venisse pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto e l'importo teoricamente fruibile. In assenza di previsioni specifiche riteniamo ragionevole supporre che con riferimento alle tempistiche straordinarie del 2019 si dovrebbe conoscere tale percentuale provvisoria entro la fine del mese novembre.
A tal proposito desidero ancora una volta soffermarmi sul fatto che per fare in modo che la norma agevolativa contribuisca a dare un concreto stimolo agli investimenti pubblicitari veicolati sui media che, salvo rari casi, stanno attraversando una generalizzata crisi epocale data dall’evoluzione del modo e dei canali di comunicazione è necessario dare costanza e continuità alle disposizioni (che ritengo potenzialmente molto valide) e soprattutto occorre dare evidenza della presumibile agevolazione nei primi mesi dell’anno (il teorico 30 aprile è fin troppo tardi) e non quando i giochi sono già fatti. Purtroppo questo modus operandi è stato reiterato per 3 anni di fila (2017, 2018 e 2019).
In conclusione segnalo che, con riferimento agli anni precedenti, l’ordine di grandezza dell’agevolazione si è fermato, per carenza di fondi rispetto alle domande, intorno al 25% dell’incremento di investimento sostenuto nella stragrande maggioranza dei casi da Piccole e Medie Imprese, qualcuna Micro e qualche lavoratore autonomo. Su contributi di modesto importo (ne ho visti tantissimi negli elenchi pubblicati dal Dipartimento per l’informazione e l’Editoria dell’11 aprile 2019 compresi tra qualche centinaia e poche migliaia di euro) il gioco potrebbe non valere la candela in quanto l’onere amministrativo di gestione della procedura burocratica e quello per la certificazione rilasciata da un revisore circa la regolarità delle spese ammesse all’agevolazione potrebbero in alcuni casi addirittura superare il credito d’imposta.