NUOVO BONUS INVESTIMENTI ED INDUSTRIA 4.0

La Legge di Stabilità per il 2020 ha rinnovato gli incentivi per l’acquisto, in proprietà o tramite leasing finanziario, o la realizzazione mediante appalto di beni nuovi e strumentali all’attività, ma ha in parte modificato le regole e le procedure per poter accedere alle agevolazioni introducendo alcuni adempimenti che riteniamo opportuno conoscere quanto prima.

In primo luogo ribadiamo che l’agevolazione verrà riconosciuta sotto forma di credito d’imposta da potersi utilizzare in 5 rate di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di perfezionamento dell’investimento e non come variazione in diminuzione del reddito nella veste del cosiddetto “superammortamento”. Questo significa che ne potranno concretamente beneficiare anche coloro che adottano il regime “forfettario” ed i soggetti che dovessero chiudere l’esercizio fiscale in perdita.

Il credito è pari al 6% del costo del bene agevolabile e quindi di fatto leggermente inferiore al 7,2% (30% del 24%) di cui hanno goduto negli ultimi due anni i soggetti IRES ed ancora più basso per i soggetti IRPEF soggetti ad aliquote medie superiori al 24%. Anche i lavoratori autonomi possono beneficiare di questa agevolazione.

Oltre ai beni merce, ai materiali di consumo e quelli destinati ad essere trasformati nel ciclo produttivo sono oggettivamente esclusi dall’agevolazione:

  • i veicoli ed i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c. 1 del Tuir;
  • i beni per cui le aliquote fiscali sono inferiori al 6,5% (ammortamenti di oltre 15 anni);
  • i fabbricati;
  • i beni specificamente individuati dall’Allegato 3 della L. 208/2015 (generalmente soggetti a periodi di ammortamento fiscale particolarmente lunghi sebbene non superiori a 15 anni);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle utility e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I soggetti che conseguono redditi d’impresa possono beneficiare di un’agevolazione maggiore per gli investimenti di cui all’Allegato A della L. 232/2016 che in buona sostanza coincidono con beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell’impresa in chiave Industria 4.0. In questo caso il credito è pari al

  • 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
  • 20% per l’eventuale spesa compresa tra 2,5 ed un massimo di 10 milioni di euro.

Sono altresì agevolabili con un credito da calcolarsi nella misura del 15% gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B della L. 232/2016 con un tetto massimo di spesa di € 700.000.

Per i beni di cui all’Allegato A e B l’agevolazione decorre solo dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconessione. I requisiti tecnici e l’avvenuta interconnessione dovranno continuare ad essere oggetto di apposita perizia redatta da ingegnere o perito industriale iscritto all’Albo ma senza più la necessità che venga asseverata. Per investimenti di costo unitario inferiore ad € 300.000 sarà sufficiente un’ autocertificazione predisposta dal legale rappresentante della società o dal diretto interessato.

Viene introdotto il vincolo di non cedere a terzi il bene a titolo oneroso e quello di trasferire il bene all’estero anche qualora fossero strutture produttive riconducibili al medesimo soggetto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Pena la decadenza dell’agevolazione.

Le agevolazioni sono precluse ai soggetti che non rispettino le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che non siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. L’opinione della dottrina è che tali condizioni debbano essere verificate e rispettate nell’esercizio in cui matura il credito.

Oltre all’evidenziazione del credito in apposito quadro della dichiarazione dei redditi vengono introdotti due adempimenti:

  • Le fatture relative ai beni agevolabili dovranno riportare la seguente dicitura “Acquisto soggetto alle agevolazioni di cui all’art. 1, commi 184-197 della L. n. 160/2019”;
  • Dovrà essere trasmessa una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (secondo un modello che ancora non è stato creato) utile al monitoraggio preventivo degli effetti dell’agevolazione.

I crediti non sono cedibili a terzi nemmeno nell’ambito del consolidato fiscale.

Nell’insieme l’agevolazione è stata un po’ più burocratizzata e risulta un po’ meno conveniente in termini assoluti, ma la sua nuova veste di credito d’imposta ne dovrebbe consentire la fruibilità ad un più ampio numero di soggetti:

ci si augura che il suo effetto possa essere concretamente superiore a quello che può generare una vecchia stufa abbandonata in mezzo ad un bosco d’inverno.

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