Dopo i chiarimenti forniti con Circolare 9 del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate subito dopo Pasqua è tornata sul tema del regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 così come recentemente ampliato ed integrato dalla Legge di Stabilità per il 2019 pubblicando sul proprio portale ben 14 risposte ad altrettante domande di interpello (dalla n. 114 alla n. 127) presentate in questi primi mesi dell’anno con riferimento a specifiche cause ostative o a casi di decadenza dall’agevolazione.
Nell’estendere l’ambito di applicazione del regime agevolato di cui sopra il legislatore aveva dichiarato nella relazione illustrativa della citata Legge di voler “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”. Con le recenti istruzioni fornite l’Agenzia delle Entrate pare aver fatto tesoro di tale indicazione programmatica interpretando le norme quasi sempre con buon senso e rimarcando l’importanza delle attività effettivamente svolte e dei comportamenti tenuti in concreto dal contribuente senza limitarsi alla forma di ciò che appare.
Mi limito a segnalare di seguito alcune delle interpretazioni che mi sembrano maggiormente rispettare l’enunciazione di tali principi in merito alle cause ostative di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 190/2014.
- La partecipazione in società semplici non costituisce causa ostativa tranne nei casi in cui tali società producano redditi di lavoro autonomo o svolgano di fatto attività d’impresa (diverse da quelle agricole di cui all’articolo 32 Tuir).
- La partecipazione in una diversa società di persone di cui all’articolo 5 del Tuir (SAS, SNC, associazioni professionali, società di fatto o irregolari…) costituisce invece sempre causa ostativa anche se non trasferisce redditi d’impresa o di lavoro autonomo in ragione del possesso della semplice nuda proprietà della quota.
- Qualora si venga in possesso per successione di una quota di partecipazione in una società di cui al punto precedente non si decade dal regime agevolato se questa viene ceduta o se viene in altro modo eliminata la causa ostativa entro la fine del periodo d’imposta.
- Con riferimento al concetto di controllo diretto o indiretto nelle SRL si richiama la più ampia definizione del primo e secondo comma dell’articolo 2359 C.C.. Non ci si limita quindi al semplice calcolo matematico dei voti esercitabili in assemblea, ma ci si riferisce alla più ampia e variegata nozione di influenza dominante. A tal proposito si considerano rilevanti anche i voti o gli speciali poteri esercitabili tramite interposte persone tra cui rientrano anche i famigliari e più precisamente i parenti entro il 3° grado, il coniuge e gli affini entro il 2° grado.
- Con riferimento all’esercizio da parte della SRL di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle d’impresa, arti o professioni svolte dai forfettari o aspiranti tali si deve aver conto di quanto in concreto esercitato nell’ambito della medesima macro-sezione ATECO. L’Agenzia arriva a sostenere che non si avvera la causa ostativa fino a quando la SRL non si spinge ad acquistare beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario che facciano riferimento ad analoga attività a prescindere dal codice formalmente dichiarato al Registro Imprese o alla stessa Agenzia delle Entrate. Gli eventuali compensi fatturati alla SRL per la carica di amministratore ricoperta dalla persona fisica forfettaria vengono considerati “afferenti” se l’ambito di attività è il medesimo.
Con riferimento alle indicazioni di cui ai punti 4 e 5 ricordiamo che affinché operi la causa ostativa è necessaria la contestuale compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
- dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Chiudo queste brevi riflessioni in merito alle interpretazioni ad ampio raggio dell’Agenzia delle Entrate ricordando che le sanzioni vengono maggiorate del 10% in caso di infedele applicazione del regime agevolato per carenza di requisiti o per la presenza di cause ostative ogni qualvolta il reddito accertato dovesse superare del 10% quello dichiarato.
Questo per dire che sebbene venga data maggiore libertà ed autonomia al diretto interessato ed al suo Commercialista nel verificare quando concretamente la persona fisica possa beneficiare di un regime enormemente vantaggioso bisogna avere chiara consapevolezza di ciò che si è fatto e si intende fare e, qualora si verifichino casi in apparente contrasto con le norme, precostituirsi materiale e prove a supporto delle proprie considerazioni.