La Legge Finanziaria per il 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) non ha riservato grandissime novità per il mondo delle Partite IVA fatta eccezione per:
- l’abolizione dell’IRAP per tutte le persone fisiche che esercitano attività di impresa o lavoro autonomo a prescindere dalla loro forma di organizzazione e dai volumi di ricavi e compensi che riescono a conseguire;
- la clamorosa rimodulazione degli effetti fiscali a danno delle imprese che nel corso del 2021 hanno deciso di rivalutare alcuni dei loro asset immateriali pagando le imposte previste dalla legge che aveva introdotto questa deroga ai nostri principi contabili anche a contrasto degli effetti prodotti dalla Pandemia su svariate realtà economiche.
Su quest’ultimo argomento, che ci auguriamo possa riguardare direttamente poche malcapitate imprese, ci ripromettiamo di elaborare un breve approfondimento con qualche riflessione che riteniamo di utilità ed interesse generale.
Nel riepilogare le principali novità precisiamo, anche in questa occasione, che la selezione degli argomenti è stata fatta con particolare riferimento agli aspetti fiscali (materia di cui si occupa direttamente il nostro studio) e secondo la nostra personale sensibilità.
Le informazioni che seguono non hanno dunque la pretesa di essere complete ed esaustive, ma hanno semplicemente lo scopo di accendere l’attenzione per eventuali successivi approfondimenti con riferimento a specifici casi concreti.
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
In attesa di capire se con qualche ulteriore provvedimento verranno ulteriormente allungate le moratorie sui finanziamenti in essere per le imprese che stanno continuando a patire gli effetti della Pandemia la legge di bilancio ha già prorogato alcune misure utili al reperimento di nuove risorse finanziarie tramite il sistema bancario.
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
È prorogata fino al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia MCC a favore delle PMI, ma si prevede che:
- dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro a partire dall’1.1.2022 scende dal 100% all’80% del finanziamento concesso e anche in questo caso il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione.
Viene anche prorogata fino al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).
Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:
- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.
GARANZIA SACE e SACE Green
Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).
Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
PROROGA DELLA SABATINI
Viene rifinanziata l’agevolazione ma si prevede che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro. Ricordiamo che l’agevolazione è pari al 3,575% dell’investimento in beni aventi le caratteristiche da industria 4.0 mentre per tutti gli altri investimenti, il contributo in conto interessi sarà pari al 2,75%. Per beneficiare della Sabatini l’investimento deve necessariamente essere finanziato mediante indebitamento bancario anche se non necessariamente per l’intero importo.
GIOVANI IMPRESE AGRICOLE E IMPRESE AL FEMMINILE
Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni che già erano state previste per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
L’agevolazione consiste in un mix di contributi a fondo perduto e finanziamento a tasso zero che cambia a seconda che l’impresa, al momento della domanda, sia operativa da più o meno tempo (includendo in quest’ultimo caso anche quelle ancora da costituirsi!)
Più in particolare.
Per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
- 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
- 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00.
Per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili si prevede che:
- per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
- per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.
MICROCREDITO
Viene elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito di art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385 che è quella forma di concessione di finanziamento ad imprenditori o lavoratori autonomi che non hanno nulla per garantire il rimborso del prestito se non il proprio lavoro.
Con le novità introdotte dalla legge di bilancio ora si prevede:
- l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, dovranno prevedere un periodo di rimborso decisamente lungo fino a 15 anni e escludere eventuali limitazioni in tal periodo con riferimento ai livelli di ricavi, di indebitamento e attivo patrimoniale.
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI, RICERCA, INNOVAZIONE E CRESCITA DIMENSIONALE
NUOVO PATENT BOX
Già prima della legge di bilancio con il DL 146/2021 era stato mandato in pensione anticipata l’originario patent box (il cui primo anno di utilizzo era stato il 2014) che consentiva di scontare dal reddito d’impresa una parte significativa degli extra redditi derivanti dall’impiego di brevetti, knowhow ed altre competenze o valori immateriali ma (ultimamente) diversi dal marchio con un meccanismo di calcolo oggettivamente non dei più semplici.
La legge di bilancio rimodula "leggermente" le previsione dell’articolo 6 del citato DL 146/21 specificando che:
- la nuova “super deduzione” relativa ai costi che si sostengono per creare e valorizzare gli assets immateriali si applicano dalle opzioni relative già al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
- per contro con riferimento all’anno 2021 (e ai periodi successivi strettamente correlati) non sono più esercitabili le opzioni del vecchio Patent box (il prepensionamento è avvenuto con effetto retroattivo!);
- la misura percentuale della maggiorazione dei costi è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Proprio con riferimento a tali ultimi agevolazioni richiamate la legge di bilancio proroga il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introducendo solo alcune modifiche al ribasso in merito alla misura dell’agevolazione.
In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
- per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
- per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
- per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 e COLLEGATI
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche al ribasso in merito alla misura dell’agevolazione e precisamente:
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0” di cui all’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali “4.0” di cui all’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto un credito d’imposta:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
NUOVO INCENTIVO PER AGGREGAZIONI AZIENDALI
Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi deducibili in futuro grazie al meccanismo di calcolo della cosiddetta ACE (Aiuto alla Crescita Economica e ad una maggiore indipendenza finanziaria).
Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, di attività trasformabili in un massimo di 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.
AGEVOLAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL’AMBITO DI CESSIONI D’AZIENDA
Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo di imposta proporzionali).
MISURE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID e MISURE STARODINARIE CHE DIVENTANO ORDINARIE
RINNOVO DELLA DEROGA RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER EMERGENZA COVID
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento, ma su questo punto stante l’assurdità di quella che a nostro avviso rimane una pessima misura “salva impresa” ci attendiamo qualche ripensamento in via interpretativa.
MANCATO RINNOVO DELLE DEROGHE ALLA RICAPITALIZZAZIONE
La legge di bilancio non ha esteso anche alle perdite generate nel 2021 le deroghe che erano state previste per il manifestarsi delle situazioni di allerta di cui al 2482 bis e 2482 ter CC per le Srl e del 2446 e 2447 per le Spa.
INCREMENTO STRUTTURALE DEI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI
Viene reso sistematico l’innalzamento a 2 milioni di euro, che era stato previsto, per il solo anno 2021 rispetto ai precedenti 700.000 euro (art. 22 del DL 73/2021), dell’ammontare cumulativo annuo dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
- utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Si ricorda che i crediti d’imposta che derivano da misure di incentivo o agevolazione (quelle da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per intenderci) non concorrono ad alimentare questo massimale di compensazione.
Per tali crediti, salvo tutti i casi in cui viene esplicitata una specifica deroga, vige l’autonomo limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.