PER LE PERSONE FISICHE: NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2022

Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) che riteniamo di maggior interesse per le persone fisiche.

Precisiamo, come di consueto, che la selezione degli argomenti è stata fatta con particolare riferimento agli aspetti fiscali (materia di cui si occupa direttamente il nostro studio) e secondo la nostra personale sensibilità.

Le informazioni che seguono non hanno dunque la pretesa di essere complete ed esaustive, ma hanno semplicemente lo scopo di accendere l’attenzione per eventuali successivi approfondimenti con riferimento a specifici casi concreti.

 

RIMODULAZIONE DEGLI SCAGLIONI E DELLE ALIQUOTE IRPEF

Le aliquote IRPEF passano da cinque a quattro, grazie alla cancellazione di uno scaglione intermedio, che comportano una piccola riduzione del prelievo concentrata principalmente a beneficio dei contribuenti che conseguiranno redditi lordi compresi tra 15.000 e 55.000 euro.

Più precisamente, fino a 15 mila euro l'aliquota resta invariata al 23%; da 15 mila a 28 mila euro l'aliquota scende di due punti, dal 27% al 25%; da 28 mila a 55 mila euro scende di tre punti, dal 38% al 35%, mentre oltre i 55 mila euro l'aliquota passa al 43% (viene dunque eliminato lo scaglione da 55 mila a 75 mila euro, che scontava il 41%).

Si tralascia di descrivere la giungla di detrazioni strettamente collegata alla produzione dei diversi tipi di reddito limitandosi a commentare che anch’essa ha subito delle variazioni, ma che nell’insieme dovrebbe consentire che dal 2022, a parità di redditi ed addizionali regionali e comunali a parte, nessuno pagherà più rispetto al passato. Questo nonostante la riduzione dei soggetti beneficiari dell’originario “bonus Renzi” da 80 euro al mese divenuti poi 100 sui reddito di lavoro e pensione.

 

PROROGA E RIMODULAZIONE DI VECCHI BONUS E DETRAZIONI GIA’ OPERATIVE

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

 

Interventi antisismici (sismabonus)

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute fino al 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF (ma che vale anche per i soggetti IRES e per immobili a destinazione diversa da quella abitativa) spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

Si tratta in generale di una detrazione che oscilla tra il 50 ed il 65% con specifici limiti e massimali diversi a seconda della tipologia di intervento. Ricordiamo a tal proposito la necessità del rispetto di specifici parametri tecnici che dovranno essere certificati e comunicati all’ENEA ed ovviamente la preesistenza di un qualche genere di impianto di riscaldamento da poter migliorare.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

 

Superbonus del 110%

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

 

  • al 31.12.2025 ma con aliquota del 110% solo sino al 31.12.2023 (per le spese sostenute nel 2024 la detrazione scenderà al 70% e al 65% per quelle sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:

-           da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);

-           da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);

-           da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

 

  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

 

  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Non è dunque stata recepita l’introduzione di un limite ISEE per tale genere di interventi che aveva proposto il Governo, ma il tempo rimasto per completare questo genere di interventi è veramente poco.

 

Bonus facciate

Viene prorogata al 31/12/2022 la detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili che affacciano sulle vie delle zone più centrali delle nostre cittadine (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, ma la percentuale di recupero scende drasticamente passando dal 90% al 60% da ripartirsi sempre in 10 anni.

 

Bonus mobili

Viene prorogato ma è prevista una progressiva riduzione del beneficio massimo derivante dall’acquisto di mobili arredi e grandi elettrodomestici ad alto consumo energetico in concomitanza di interventi di recupero del patrimonio edilizio (privati o condominiali).

Più precisamente l’agevolazione è sempre pari al 50% della spesa sostenuta (che ricordiamo deve essere tracciata), ma scende nel suo ammontare massimo ad € 10.000 per i pagamenti perfezionati nel 2022 (erano 16.000 nel 2021) e ad € 5.000 per quelle del 2023 e 2024.

Con riferimento alle caratteristiche dei grandi elettrodomestici cambia qualcosa a partire dal 2022 ed in particolare saranno agevolati:
- i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori;
- le apparecchiature (novità) per le quali sia previsto l’obbligo di un'etichetta energetica.

Ricordiamo infine che:

  • l’inizio dei lavori relativo all’intervento edilizio che da diritto all’agevolazione non potrà essere anteriore al 2021 per le spese da sostenersi nel 2022 e via di seguito per gli anni successivi;
  • stando alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate l’agevolazione è fruibile più volte nel tempo anche con riferimento alla medesima unità immobiliare a condizione che gli interventi edilizi eseguiti siano autonomi e indipendenti.

 

Bonus verde

È prorogata fino al 31/12/2024 la detrazione del 36% per le spese relative ad interventi di “sistemazione a verde” di cui ai comma 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. Ricordiamo che il massimale delle spese agevolabili è pari ad € 5.000 per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

 

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Non è stata prorogata la detrazione specifica per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La loro installazione potrà però continuare a beneficiare del superbonus (110% e nuove aliquote di cui sopra) sussistano i presupposti per considerare tale intervento come “trainato” nell’ambito di un più ampio lavoro di efficientamento energetico.

 

Detrazione per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti (prima il massimo era 30) che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale sempre a condizione che non sia la stessa in cui dimorano abitualmente anche i genitori o di coloro cui sono affidati.

Oltre ad essere considerati “giovani” per un anno in più, si potrà godere dell’agevolazione per i primi 4 anni di durata contrattuale (e non più solo 3) ed anche la misura potrebbe in alcuni casi essere maggiore. Questa sarà pari ad € 991,60 euro o, qualora superiore (e questa è la novità), al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

L’unico limite è che il giovane deve conseguire un reddito annuo lordo complessivo inferiore ad € 15.493,71.

 

Agevolazione per i giovani che intendono acquistare una prima casa

 

Vengono prorogate sino al 31/12/2022 le agevolazioni che interessano i giovani, intesi questa volta come soggetti con meno di 36 anni (per gli affitti abbiamo visto sopra che si è giovani sino a 31!), con un ISEE inferiore a 40.000 euro che intendano acquistare la loro prima abitazione.

L’agevolazione consiste:

  • nell’esenzione delle imposte d’atto (corrispondente al 2% di imposta di registro e un centinaio di euro tra ipotecaria e catastale) o alternativamente in caso di immobile di nuova costruzione o più in generale soggetto ad IVA diritto ad un credito d’imposta corrispondente all’IVA sulla compravendita;
  • nell’esenzione dell’imposta sostitutiva sull’eventuale mutuo correlato
  • accesso gratuito alla garanzia statale in misura pari all’80% dell’eventuale mutuo ipotecario correlato di entro un massimo di € 250.000 e che ricordiamo può essere stipulato oltre che per l’acquisto anche per la ristrutturazione e la costruzione dell’immobile stesso.

 

Bonus smart TV

Viene prorogato per tutto il 2022 il bonus di massimi 100 euro per coloro che decideranno di rottamare il vecchio televisore non in grado di ricevere il nuovo segnale digitale. Il bonus si traduce in uno sconto pari al 20% del prezzo d’acquisto del nuovo (con un massimo di 100 euro). Quest’agevolazione è fruibile a prescindere dal reddito, ma diversamente dal passato dovrà essere presentata la certificazione da parte dello smaltitore ufficiale (isola ecologica) di avvenuto smaltimento della vecchia TV.

 

Per i soggetti con ISEE inferiore ad € 20.000 spetta un bonus un ulteriore bonus di € 30 che potrà essere cumulato a quello di cui sopra in caso di rottamazione o spendibile direttamente nel caso in cui la TV non sia così vecchia tecnologicamente da poter essere rottamata. Tale bonus è utilizzabile anche per l’acquisto di decoder digitali da installare sulla TV esistente. La novità del 2022 è che tutti gli aventi diritto con più di 70 anni potranno richiedere direttamente di ricevere a casa il decoder presso un qualsiasi sportello di Poste italiane pagando ovviamente la differenza.

 

Card cultura o bonus 18 anni

Viene prorogata la concessione di un contributo di 500 euro a fondo perduto erogato dallo Stato a benificio di coloro che compiranno 18 anni nel 2022 da spendere in attività culturali come cinema, musica, libri, musei, mostre, parchi naturali, corsi di musica, teatro, lingua straniera e abbonamenti a quotidiani e altro ancora.

 

Bonus per impianti di depurazione acqua potabile

Viene prorogato al 2023 un bonus che probabilmente non ha avuto una forte eco mediatica. Si tratta del credito d’imposta per l’installazione dei sistemi di filtraggio dell’acqua potabile pensato per cercare di contenere il consumo della plastica in cui tipicamente viene imbottigliata l’acqua di fonte, l’inquinamento derivante dalla logistica necessaria alla sua distribuzione e in parte aumentare anche il reddito disponibile delle famiglie a fronte di un contenimento di tale consumo.

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 1.000 per ogni unità abitativa ed € 5.000 per le attività commerciali. Si potrà dunque beneficiare di un bonus fino a € 500 se il sistema di filtraggio è ad uso privato presso la propria abitazione e fino a € 2.500 se ad uso commerciale e aziendale.

 

Riqualificazione elettrica di vecchi veicoli immatricolati originariamente con motore termico

Anche in questo caso viene riproposta fino al 31/12/2022 una forma di incentivo poco conosciuta ed introdotta in forma sperimentale qualche tempo fa. Si tratta di un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione da riconoscersi ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico che installano sugli stessi un sistema di riqualificazione elettrica omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.

 

Estensione delle agevolazioni per il rientro di una parte dei cervelli in fuga

Con una personalissima dose di disappunto si segnala che per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

 

NUOVI BONUS

I bonus del tutto nuovi sono pochi e ci permettiamo di commentare con un “meno male!”

Detrazione per il contenimento delle barriere architettoniche

A livello edilizio viene introdotta una specifica detrazione per gli interventi dedicati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Si tratta di una detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 da ripartirsi in 5 anni il cui importo massimo varia a seconda della tipologia di unità immobiliare e precisamente:

  1. a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  2. b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Credito d’imposta per attività fisica adattata

Per il momento ci limitiamo a citare l’esistenza di questa nuova forma di agevolazione la cui definizione operativa è interamente demandata ad un decreto attuativo

 

Sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Viene introdotto per il 2022 in via sperimentale un nuovo credito d'imposta ai fini IRPEF collegato alle spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. I fondi stanziati per tale incentivo sono veramente pochi e la modalità applicative dovranno essere definite in un decreto attuativo da emanarsi entro fine marzo, ma la misura è interessante soprattutto per distribuire sul territorio micro sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica in modo da ridurre i picchi di prelievo e di immissione in rete.

 

CESSIONE DEI BONUS EDILIZI E SCONTO IN FATTURA

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

-           proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;

-           introduce nuove detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni includendo in particolare la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali;

-           generalizza, salvo che per gli interventi “minori” (intendendo come tali quelli di edilizia libera non soggette ad SCIA, CILA o altri adempimenti tecnico urbanistici e gli interventi il cui importo complessivo dei lavori non risulti superiore ad € 10.000,00, eccezione fatta solo per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione ad una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio (già introdotta a metà novembre 2021 dal cosiddetto decreto antifrodi);

-           comprende esplicitamente, tra le spese detraibili, ma sempre nei limiti dei massimali, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

 

Visti di conformità e congruità di spesa per superbonus

Con riferimento ai casi di superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 viene introdotto:

-           l’obbligo di visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione diretta mediante lo scomputo in dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante, salvo il caso (a nostro avviso senza particolare logica sistematica) in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;

-           il rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, con il quale verranno stabiliti i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute per talune tipologie di beni;

-           la specifica previsione nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

 

RISCOSSIONE CARTELLE

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021

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