La Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso agli incentivi per la riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa).
Quindi con riferimento alle spese di ristrutturazione edilizia rimane ferma la detrazione IRPEF del 50% delle spese che saranno sostenute nel corso del 2019 con un massimale di € 96.000 per unità immobiliare.
Con riferimento alle spese di riqualificazione energetica la percentuale di detrazione e l’ammontare di spesa massima variano a seconda della tipologia di intervento. Di seguito li riepiloghiamo brevemente
Detrazione al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Fanno eccezione e possono dunque beneficiare della detrazione del 65% le caldaie a condensazione che, oltre ad essere in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Detrazione al 65% per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- generatori d’aria a condensazione.
- Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro
Detrazioni al 70% e al 75% per gli interventi di tipo condominiale relativi alle spese di cui sopra sostenute fino al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Se l’intervento comportasse la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione sale all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi ricordiamo che è necessario trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati entro 90 giorni dal termine dei lavori o del collaudo degli stessi.
La novità introdotta l’anno scorso è che anche alcuni interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la semplice detrazione del 50% necessitano l’invio della comunicazione all’ENEA attraverso il sito www.ristrutturazioni2018.enea.it
In particolare per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data e quindi le informazioni andranno trasmesse entro il 19 febbraio 2019.
Si riportano di seguito gli interventi e gli acquisti che richiedono quest’ulteriore formalismo per poter beneficiare dell’agevolazione
Interventi strutturali che comportano:
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
Infissi la cui sostituzione comporta una riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologici relativi a:
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
- microcogeneratori con potenza elettrica inferiore a 50kW
- scaldacqua a pompa di calore
- generatori di calore a biomasse
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
- installazione di sistemi di termoregolazione
- installazione di impianti fotovoltaici
Elettrodomestici dalla classe A+ quali frigoriferi, lavastoviglie, piani di cottura, lavatrici, lavasciuga e forni (già dalla classe A), i cui acquisti sono collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato al più tardi nell’esercizio precedente a quello di sostenimento della spesa.
CESSIONE DELL'ECOBONUS
Infine ricordiamo che dal 2018 è possibile cedere il credito relativo agli interventi di riqualificazione energetica effettuati non solo dai condomini ma anche sulle singole unità immobiliari di persone fisiche e società (comprese quelle soggette ad IRES).
Il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.
Per i soli contribuenti incapienti (quindi con un reddito che non sconta IRPEF in quanto ricade nella cosiddetta NO TAX AREA) il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari.
I forfettari ed in generale tutti i contribuenti che scontano come unica forma di imposizione diretta imposte sostitutive del reddito non rientrando in senso tecnico tra i soggetti incapienti dovrebbero essere gli unici a non poter beneficiare della cessione dei suddetti crediti d’imposta.
Questa possibilità, se ben gestita a livello finanziario, potrebbe essere una grandissima opportunità anche per le imprese che operano nel settore dell'edilizia ed in tutta la filiera collegata al mondo delle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. L'acquisizione del credito d'imposta dei relativi clienti (o dei clienti dei clienti) potrebbe infatti costituire un interessante elemento volto a favorire la conclusione di nuovi importanti contratti d'appalto e/o di fornitura. Ricordiamo infine che la compensazione del relativo credito dovrà necessariamente rispettare il frazionamento decennale, ma il relativo importo non concorrerà al plafond massimale di € 700.000 di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione.