Il Decreto Legge “Cura Italia”, annunciato per tutto il fine settimana, discusso, approvato il 16 marzo dal Consiglio dei Ministri e divulgato in conferenza stampa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’intento del provvedimento del nostro Governo è di fare in modo che nessuno si senta abbandonato in questo periodo di emergenza e di particolare stress e fragilità di persone, famiglie ed imprese oltre che ovviamente di tutto il nostro sistema sanitario.
Si vorrebbe almeno scongiurare la paura che il tessuto economico del Paese si possa progressivamente fermare non solo come conseguenza voluta e pilotata volta al contenimento della diffusione del contagio, ma anche in ragione del manifestarsi di una violenta crisi di liquidità che ovviamente andrebbe a colpire in prima battuta i soggetti più deboli.
Commenteremo di seguito esclusivamente i principali provvedimenti che interessano le “partite iva” proprio con riferimento al sostegno della loro posizione finanziaria netta.
In primo luogo riteniamo opportuno riepilogare i settori economici che sono stati considerati come quelli maggiormente e più immediatamente colpiti dall'emergenza Corona Virus:
- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Tali soggetti devono avere che il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Si precisa inoltre che, in base alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361 del 6/5/2013 si considerano micro, piccola e media imprese (PMI) quelle che occupano meno di 250 persone (da calcolarsi mediamente per anno in termini di Full Time Equivalent comprendendo anche soci lavoratori, ma non apprendisti o stagisti e lavoratori in maternità) o il cui volume d’affari non superi i 50 M€ o che il cui totale dell’attivo di Stato patrimoniale non superi 43M€. Sono considerate imprese a prescindere dalla forma giuridica ogni entità che eserciti un’attività economica e quindi anche per esempio le ditte individuali ed i lavoratori autonomi o le associazioni.
Liquidità derivante dal rinvio dei pagamenti di carattere fiscale e previdenziale
Nella seguente tabella si riepilogano le nuove scadenze in funzione della tipologia di soggetto
Scadenze |
Partite IVA con Vol. d'affari 2019 superiore a |
Partite IVA con Vol. d'affari minore di 2 M€ |
Partite IVA con Vol. d'affari minore di 400 K€ |
Partite IVA operanti nei settori più colpiti |
Entro Venerdì 20 Marzo nuova scadenza per versamenti fiscali, contributivi e verso altre PA in scadenza il 16 marzo | sì | no | no | no |
Entro Domenica 31 Maggio (o in alternativa 5 rate mensili di pari importo) nuova scadenza per versamenti fiscali, contributivi ed altri tributi derivanti da autoliquidazione del personale dipendente e assimilato e dell’IVA in scadenza il 16 marzo | no | sì | sì | no |
Entro Domenica 31 Maggio (o in alternativa 5 rate mensili di pari importo) nuova scadenza per versamenti fiscali, contributivi ed altri tributi derivanti da autoliquidazione del personale dipendente in scadenza fino al 30 aprile e dell’IVA di febbraio in scadenza a marzo. | no | no | no | sì |
In relazione a quanto incassato a marzo (e forse aprile?) possibilità di optare (con semplice comunicazione al proprio sostituto d’imposta) per non subire le ritenute su compensi di lavoratori autonomi, anche occasionali e sulle provvigioni di agenti, mediatori, procacciatori di affari - a condizione che non si siano sostenute spese per lavoro dipendente nel mese di febbraio. Versamento entro il 31 Maggio di quanto non trattenuto dai sostituti d'imposta. | no | no | si | no |
Entro martedì 30 giugno nuova scadenza per il pagamento di cartelle di pagamento, atti ed avvisi di accertamento esecutivi dell'Ag. Delle Entrate e delle Dogane, avvisi di pagamento degli enti previdenziali, ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali i cui termini di pagamento scadevano tra l'8/3 ed 31/5/2020 | sì | sì | sì | sì |
Credito d’imposta per sanificazione dei luoghi di lavoro
A tutti i datori di lavoro è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nel limite massimo di € 20.000. Rimane da chiarire il periodo in cui debbano essere sostenute le spese e cosa si intenda esattamente per sanificazione escludendo le ordinarie spese di pulizia oltre alle modalità operative e dei tempi per beneficiare di tale credito.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Si prevede un credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione di immobili di categoria C1 (negozi e botteghe) dovuto per il mese di marzo da tutti i soggetti diversi da quelli che esercitano attività di lavanderia, tintoria e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderia industriale, servizi di pompe funebri e attivita' connesse, dalle farmacie e da quelle ulteriori attività commerciali escluse dalle limitazioni del DPCM dell’11/3/2020 e quindi diverse dal commercio al dettaglio praticato da Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, dal commercio al dettaglio di prodotti surgelati, in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati di carburante per autotrazione, di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) (codice ateco: 47.4), di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, di articoli igienico-sanitari, di articoli per l'illuminazione, di giornali, riviste e periodici, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, di articoli medicali e ortopedici, di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, di piccoli animali domestici, di materiale per ottica e fotografia, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono, per mezzo di distributori automatici.
Anche per questo caso rimangono da capire modalità operative e tempi per poter beneficiare del credito in questione.
Indennità a sostegno del reddito di lavoratori autonomi, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e stagionali del turismo e agricoli
Sebbene il riconoscimento di un’indennità una tantum di € 600 per il mese di marzo sia una misura più specificatamente volta a sostegno del reddito la segnaliamo in questo commento visto che riguarda direttamente i titolari di partita iva attiva.
L’agevolazione si riferisce in particolare a tutti i lavoratori autonomi liberi professioni (ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) in attività alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alla Gestione separata INPS, ma non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono dunque esclusi i liberi professionisti iscritti a casse di previdenza autonome.
Oltre agli iscritti alla gestione separata hanno anche diritto all'indennità a sostegno del reddito artigiani, commercianti, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro.
Per beneficiare dell’indennità (tra l’altro non rilevante ai fini della formazione del reddito complessivo) sarà necessario inoltrare apposita domanda all’INPS con procedure e modalità ancora da definirsi.
Con procedura diversa e domanda da inoltrarsi alla società SPORT e SALUTE diretta dal CONI avranno diritto all'indennità da 600 euro per il mese di marzo anche coloro interessati da rapporti di collaborazione di cui all'art. 67 comma 1 lettera m) del Tuir con enti, società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Liquidità derivante dal sistema bancario
Per tutte le microimprese e le PMI (come da definizione sopra ricordata) è possibile avvalersi, a fronte di specifica richiesta di:
-
sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento delle rate di mutuo o di altri finanziamenti rateali e dei canoni di leasing in scadenza entro tale data con un allungamento automatico del piano di ammortamento, ma con la facoltà da parte del soggetto finanziato di chiedere la sospensione solo delle quote capitale;
-
sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento dei prestiti non rateali, ma la cui scadenza è originariamente prevista entro tale data;
-
della “proroga di diritto” fino al 30/9/2020 delle aperture di credito a revoca (semplici affidamenti per elasticità di cassa) e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29/2/2020.
Si precisa che la richiesta è ammissibile e concedibile in modo sostanzialmente automatico dalla banca o dal soggetto finanziatore a condizione che:
- le posizioni debitorie non siano classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del DL in oggetto;
- si dichiari con autocertificazione che l’impresa ha subito una riduzione dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia di COVID-19
In aggiunta a queste misure si segnala che per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore del DL “Cura Italia” sono state ulteriormente potenziate le garanzie concedibili a ciascuna impresa dal Fondo Centrale di Garanzia per il tramite del Medio Credito Centrale. Anche in questo caso sono però escluse le imprese con esposizioni classificate in “sofferenza” o come “inadempienze probabili” o che l’impresa a seguito delle procedure di valutazione rientri nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014.
Infine si segnala l’estensione del fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della “prima casa” adibita ad abitazione principale (cosiddetto Fondo Gasparrini) anche nei confronti di lavoratori autonomi e liberi professionisti a prescindere dall’ISEE. A tal fine si dovrà autocertificare di aver subito una riduzione di fatturato trimestrale superiore al 33% di quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della diffusione dell’epidemia da corona virus. Il periodo trimestrale di osservazione dovrà essere successivo al 21/2/2020. Ricordiamo però che, salvo diverse previsioni di carattere attuativo, la sospensione dall’ammortamento del mutuo (per un massimo di 18 mesi) è possibile se questo è stato contratto per un importo non superiore ad € 250.000, è in ammortamento da almeno un anno e l’immobile relativo non sia considerato di lusso (categorie A1, A8 o A9).
In conclusione si desidera sottolineare come le misure sopra descritte, a cui se ne aggiungono molte altre che in questa sede non ci è stato possibile commentare con riferimento al sostegno dei lavoratori, dell’occupazione e degli investimenti, non possono prescindere dal fatto che ciascuno di noi cerchi, fin quando possibile, di continuare ad essere tempestivo e rispettoso dei termini di pagamento originariamente concordati nella definizione di qualsiasi accordo commerciale.
Se infatti si iniziasse a cavalcare l’emergenza che stiamo vivendo per sospendere a priori ogni genere di pagamento, la “diga” di liquidità che il Governo sta cercando di mettere in campo potrebbe rivelarsi poco più che un cumulo di stracci e secchi metaforicamente menzionati dal Presidente Conte proprio in apertura della conferenza stampa di ieri.