A Ferragosto è entrato in vigore il D.L. 104/2020, meglio conosciuto come “Decreto Agosto”.
E’ composto di ben 115 articoli che prevedono nuove ed ulteriori misure volte al sostegno ed al rilancio dell’economia o integrano e modificano quelle che già erano state introdotte nei mesi di massima emergenza da Corona Virus.
Ancora una volta concentreremo la nostra attenzione fornendo qualche cenno esclusivamente dei punti che riteniamo di maggior afferenza con la nostra professione e di maggior interesse per la nostra particolare clientela rimandando ad eventuali approfondimenti futuri o a fronte di specifica richiesta l’analisi puntuale delle ulteriori disposizioni.
- PROROGA DELLA MORATORIA DI LEASING E FINANZIAMENTI
La misura probabilmente di più ampia e diffusa portata è quella dell’articolo 65 che proroga al 31 gennaio 2021 la “MORATORIA” di mutui, leasing, finanziamenti ed aperture di credito di vario genere rispetto al 30/9/2020 previsto originariamente dall’articolo 56 del DL 18 del 17/3/20.
Per le imprese ed i soggetti che avevano già presentato domanda ed ottenuto il beneficio della misura di sostegno finanziario, la proroga della moratoria opera automaticamente senza che si renda necessaria alcuna formalità. Ovviamente il soggetto beneficiario può rinunciare a tale proroga di diritto comunicandolo formalmente al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, secondo le medesime condizioni e modalita' previste dal richiamato articolo 56.
- CREDITO LOCAZIONE ANCHE PER IL MESE DI GIUGNO
Viene esteso anche al mese di giugno (di luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) il credito d’imposta del 60% dei canoni di locazione pagati per immobili strumentali (30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo).
Ricordiamo che per beneficiare di tale credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non devono avere conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (ad eccezione per le imprese alberghiere e agrituristiche per cui non sono previsti limiti dimensionali) ed abbiano subito in corrispondenza di ciascun mese una riduzione di fatturato di oltre il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. In alternativa a quest’ultima condizione ricordiamo che la possibilità di beneficiare del credito spetta anche a quei soggetti che hanno sede legale o operativa in un comune che fosse già stato dichiarato in stato di emergenza prima dell’arrivo del Covid-19.
- ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI GIA’ OGGETTO DI SOSPENSIONE
L’articolo 96 introduce ulteriori proroghe per i versamenti di natura fiscale e/o previdenziale.
Ci si riferisce in particolare a quelli che erano stati sospesi dagli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 (in buona sostanza i versamenti di IVA, ritenute e contributi ed Inail di dipendenti ed assimilati la cui originaria scadenza era prevista ad aprile e maggio) che potranno essere eseguiti con le seguenti modalità:
- 50% delle somme in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
- PROROGA DEL VERSAMENTO DEL 2° ACCONTO 2020 PER I SOGGETTI ISA
L’articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
Il termine del 31 agosto 2020 originariamente stabilito per la sospensione dell’attività di riscossione forzosa viene prorogato al 15 ottobre 2020.
Questo significa che:
- sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;
- è differita fino al 15 ottobre 2020 la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,
- sono sospese fino al 15 ottobre 2020 da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica le attività di verifica circa eventuali inadempienze da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).
Rimane invece invariato il termine del 10 dicembre 2020 il termine previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
- RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
Al fine di contribuire ad un consolidamento patrimoniale volto a compensare in parte le eventuali perdite economiche che le società tenute alla redazione del bilancio d’esercizio dovessero conseguire nel 2020 è stata prevista dall’articolo 110, in deroga ai principi contabili nazionali, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con riferimento anche a singoli beni (compresi quelli iscritti a magazzino) e non necessariamente a tutti quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea. Potrà avere oltre agli effetti civilistici e contabili, anche quelli fiscali pagando un’imposta sostitutiva del 3% dei maggiori valori attribuiti ai beni. Tale imposta potrà essere versata in unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte dovute per l’esercizio di riferimento della rivalutazione o in 3 rate di pari importo maggiorate dei relativi interessi. Il maggior valore fiscale è riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP fin dall’esercizio successivo a quello di riferimento della rivalutazione, mentre in caso di dismissione o assegnazione del bene l’effetto decorre dal quarto esercizio successivo.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato per una successiva distribuzione ai soci con il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Sebbene la disposizione non preveda particolari formalismi si suggerisce a tutela dell’operato degli amministratori la predisposizione di specifiche perizie utili a descrivere, quantificare e giustificare il valore di mercato pari al massimo attribuibile in sede di rivalutazione.
- ULTERIORI AGEVOLAZIONI AI FINI IMU
Oltre all’abbuono dell’acconto 2020 che era già stato previsto ora, con l’articolo 78 viene anche abbuonato il saldo IMU dovuta la seconda rata Imu relativa a:
1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per tali immobili niente IMU anche per gli anni 2021 e 2022;
5) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ ESERCITATE NEI CENTRI STORICI
L’articolo 59 ha introdotto la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per quei le imprese che esercitano un’attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A (quelle del bonus facciate per intenderci per Torino vedi a questo link http://geoportale.comune.torino.it/web/node/616 ) o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 e nella misura minima di 1000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche che abbiano iniziato l’attività dopo il 1° luglio 2019.
Il contributo è da calcolare in percentuale sulla riduzione del fatturato subita secondo la seguente misura:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo precedente a quello in corso alla data del 15/8/20 non superiori a 400.000 euro;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 ed 1 Milione di euro;
- 5% per importi superiori ad 1 Milione.
- CONTRIBUTI PER LA RISTORAZIONE CHE SI AVVALE DI PRODOTTI A FILIERA
Per le imprese che esercitano in prevalenza attività di ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11), mense (56.29.10) o catering (56.29.20) è stato introdotto un contributo, che dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio con modalità che dovranno essere meglio definite con un disposizioni attuative.
Il contributo in ogni caso potrà essere riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- BONUS PUBBLICITA’
Infine cogliamo l’occasione per ricordare come dal 1° settembre si apra la nuova finestra di tempo fino al 30 settembre per presentare le domande telematiche per aderire al nuovo bonus pubblicità che ricordiamo mette a disposizione un rimborso massimo del 50% della spesa investita in comunicazione tramite testate editoriali anche on-line, radio e TV. La rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta sarà da effettuarsi nel 2021. Sebbene i fondi stanziati siano decisamente di più alti di quanto prevedesse l’originaria normativa in caso di insufficienza degli stessi per coprire l’intero fabbisogno ciascun avente diritto vedrà ridursi il proprio contributo in proporzione.