DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ERRORI, OMISSIONI E CONTENZIOSI. “TREGUA FISCALE” PER TUTTI (O QUASI)

La Legge Finanziaria per il 2023 offre la possibilità di cercare di pareggiare i conti con l’Erario in relazione a debiti pregressi, accertamenti, contenziosi in corso ed offre ai Comuni e agli altri Enti diversi dall’amministrazione centrale di fare altrettanto.

Procediamo nel commento delle diverse misure seguendo una sorta di ordine crescente di onerosità delle sanzioni e delle ulteriori somme aggiuntive applicate sulle somme originariamente dovute il che significa andare anche in ordine crescente di beneficio conseguibile.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO DI DICHIARAZIONI REGOLARMENTE PRESENTATE

E’ possibile perfezionare il ravvedimento operoso sino a quando le eventuali violazioni di carattere fiscale non sono state definitivamente accertate. Normalmente lo sconto sulle sanzioni diminuisce all’aumentare del tempo che è trascorso dall’errore o omissione.

Il comma 174 e seguenti dell’articolo 1 della L.F. introduce la possibilità di ridurre ad 1/18 le sanzioni minime applicabili alla violazione in questione e di pagare le maggiori imposte dovute in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima maturano interessi nella misura del 2% annuo. Non possono essere ravvedute violazioni riguardanti attività detenute all’estero, omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate e violazioni collegate a dichiarazioni originariamente omesse.

Oltre al pagamento sarà altresì necessario provvedere a sanare la violazione presentando dichiarazioni integrative o quant’altro necessario entro la medesima data del versamento (e quindi entro e non oltre il 31/3/2023!).

 

SANATORIA DI ERRORI FORMALI

Le violazioni di carattere formale commesse sino al 31/10/2022 che non abbiano influenzato la liquidazione dei tributi erariali o il suo versamento potranno essere sanate con l’adempimento spontaneo che elimini l’omissione o l’errore ed un versamento forfettario di € 200 per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni entro il 31/3/2023 o eventualmente in due rate annuali di pari importo.

 

AVVISI BONARI DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

Gli eventuali carenti versamenti di imposte e contributi previdenziali regolarmente dichiarati e/o gli eventuali errori in sede di liquidazione delle stesse vengono accertati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate entro 24 mesi dal termine per la trasmissione della relativa dichiarazione. In tali casi viene applicata una sanzione del 10% dell’importo dovuto oltre ai relativi interessi.

La LF introduce la possibilità di definire tali avvisi bonari emessi con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.

L’agevolazione consiste nel vedersi ridotta dal 10% al 3% la sanzione corrispondente (meno di quanto normalmente applicabile in caso ravvedimento operoso).

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

La definizione agevolata con le sanzioni ridotte al 3% può riguardare anche avvisi bonari di cui è in corso un piano di rateizzazione. Su come e quanto poter ridefinire il piano di rateazione si attendono chiarimenti ufficiali.

 

AVVISI DI ACCERTAMENTO

I seguenti avvisi di accertamento, atti di accertamento con adesione ed avvisi di recupero di crediti di imposta

  • emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
  • emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 noti-ficati entro il 31.3.2023;
  • notificati sino al 31.3.2023;
  • non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023,

potranno essere definiti beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/18 invece del terzo che spetta ordinariamente in caso di adesione o definizione per acquiescenza.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per la notifica del ricorso.

Si prevede la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo su cui si applicano gli interessi legali. Non è possibile compensare quanto dovuto con crediti di vario genere.

 

RATEAZIONI SCADUTE DI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Viene concessa a coloro che avessero aderito ad accertamenti con adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazioni giudiziali e che abbiano omesso uno o più dei versamenti di rate successive alla prima possono beneficiare di un integrale sgravio di sanzioni ed interessi se perfezionano il versamento di quanto dovuto entro il 31/3/2023.

Si prevede inoltre la possibilità di rateizzare il dovuto in un massimo di 30 rate trimestrali di pari importo.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La misura riguarda tutte le liti in cui come controparte vi sia l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane e dei monopoli.

A seconda dello stato raggiunto dal contenzioso all’1/1/2023 e degli esiti raggiunti fino a tale data dipendono le percentuali di definizione agevolata e precisamente:

  • se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado, a prescindere dall’esito del primo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se invece in relazione allo stato in cui si è arrivati il contribuente è risultato soccombente occorre che paghi per intero le imposte, mentre sanzioni ed interessi vengono abbuonati.

In caso di soccombenza ripartita occorrerà ragionare in funzione degli importi e dell’esito di ogni singola fattispecie del giudizio.

Nel caso in cui all’1/1/2023 vi sia stata la costituzione in giudizio ma non vi sia ancora stata alcun giudizio si potrà definire pagando esclusivamente il 90% delle maggiori imposte.

Qualora il contenzioso riguardi esclusivamente sanzioni non collegate a specifici tributi per definire occorrerà pagare il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente ed il 40% negli altri casi in cui il contribuente è risultato soccombente e la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Operativamente per definire occorrerà presentare una specifica domanda all’Agenzia entro il 30/6/2023  e pagare entro tale data l’intero importo dovuto o almeno la prima di un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Gli importi oggetto di rateazione saranno maggiorati degli interessi legali (che per il 2023 ricordiamo essere stato fissato nella misura del 5% annuo).

I termini di impugnazione delle sentenze (ma non degli atti di accertamento) sono sospesi di 9 mesi. Questo risulta però incoerente con il fatto che l’Agenzia avrà la possibilità di accettare o meno la domanda di definizione agevolata entro 31/7/2024. Nel caso in cui a posteriori l’Agenzia non dovesse aver accettato la definizione il contribuente potrà avviare un nuovo contenzioso.

 

RUOLI E CARTELLE ESATTORIALI

Per i ruoli assegnati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 aventi ad oggetto somme di competenza Erariale e quindi Statale (salvo alcune eccezioni come per Dazi ed IVA all’importazione, aiuti di stato, sanzioni da codice della strada o sanzioni pecuniarie conseguenti a procedimenti penali) viene riproposta una sorta di rottamazione analoga a quanto era stato previsto nel 2017 e nelle riproposizioni successive.

Il beneficio in questo caso riguarda la possibilità di beneficiare di uno sgravio integrale di sanzioni, interessi, more e compensi di riscossione e di poter pagare il carico residuo in un massimo di 18 rate trimestrali di cui la prima in scadenza il 31/7/2023.

La procedura ammette la possibilità di scegliere i ruoli che si intende definire presentando entro il 30/4/2023 una specifica domanda (su un modello che immaginiamo verrà presto messo a disposizione) all’Agente della Riscossione. Questo darà notizia del piano di pagamento rateale (o in unica soluzione) entro il 30/6/2023.

Ci sono delle limitazioni nei soggetti che potranno accedere a questa agevolazione. Per assurdo non sono ammessi coloro che avendo aderito a precedenti rottamazioni sono in regola con i pagamenti, mentre potranno accedervi coloro che avendo aderito sono poi decaduti per morosità. L’attuale rottamazione è più conveniente rispetto a quelle precedenti perché consente di risparmiare anche gli interessi che erano maturati prima dell’iscrizione a ruolo.

 

RUOLI INFERIORI A 1.000 EURO

Per i ruoli analoghi a quelli di cui al punto precedente di importo residuo minore o uguale a 1.000 euro affidati agli Agenti per la Riscossione sino al 31/12/2015 si provvederà all’automatico abbuono senza che nulla debba fare il diretto interessato.

 

CASSE DI PREVIDENZA ED ENTI TERRITORIALI

Le misure di cui sopra operano fin da subito con riferimento a quanto dovuto nei confronti dello Stato Centrale. Le Casse di Previdenza professionali, gli Enti territoriali e i Comuni hanno tempo sino al 31/3/2023 per decidere se aderire o meno alle agevolazioni sopra descritte.

Questo contribuirà a generare non poche difficoltà nella valutazione e nella gestione del da farsi per ciascun contribuente interessato anche da debiti pregressi nei confronti di tali enti.

 

CONSLUSIONI e ASPETTI OPERATIVI

Dopo la Legge che ha delineato i contorni dell’agevolazione ci si attendono ora una serie di correttivi volti a rimediare ad alcuni palesi vizi di coordinamento o all’esclusione da agevolazione di alcune fattispecie apparentemente immotivate nell’ambito di quella che è stata definita come “Tregua Fiscale” in vista dell’imminente avvio di nuovo rapporto di trasparenza e collaborazione tra fisco e contribuente.

In parallelo ci si attende una serie di indicazioni operative da parte delle Agenzie (Entrate e Riscossione) per dare concreto seguito alle definizioni.

A prescindere dal grado di conoscenza di ciascuno con riferimento alla propria posizione debitoria potrebbe essere utile fin da subito accedere tramite il proprio SPID agli archivi degli Agenti della Riscossione di competenza per verificare ed eventualmente acquisire il dettaglio di eventuali ruoli in modo da poter lavorare in anticipo sulla pianificazione di come procedere e quando procedere.

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